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Gioco, Tar Toscana annulla limiti Grosseto: 'Atto unilaterale'

12 giugno 2017 - 13:05

Il Tar Toscana annulla disciplina degli orari di esercizio delle attività di gioco del Comune di Grosseto per mancata considerazione degli interessi degli operatori.

Scritto da Fm
Gioco, Tar Toscana annulla limiti Grosseto: 'Atto unilaterale'

"Il sostanziale unilateralismo dell’atto impugnato (che considera solo le esigenze di prevenzione della ludopatia) e la mancanza completa di una qualche considerazione degli interessi contrapposti appaiono poi ancora più rilevanti, in un contesto in cui l’importanza percentuale della riduzione oraria imposta agli esercenti (in precedenza, la detta attività era, infatti, permessa senza limitazioni d’orario) e l’esiguo numero di ore rimaste a disposizione (solo 4) portano a ritenere concreto il pericolo che la disciplina limitativa possa risolversi nella pratica interdizione di un’attività che, al contrario, continua ad essere permessa dallo Stato; ed il tutto in un contesto in cui la giurisprudenza (T.A.R. Veneto, sez. III, ord. 8 settembre 2016, n. 480; sent. 7 dicembre 2016, n. 1346) ha considerato ex se lesive del principio di proporzionalità discipline limitative degli orari di apertura degli esercizi di gioco caratterizzate da limitazioni d’orario in termini percentuali minori di quelle previsti, con riferimento alle Vlt, dall’ordinanza impugnata.
La rilevazione dell’assenza di studi scientifici relativi all’incidenza della ludopatia sul territorio comunale e l’evidente violazione del principio di proporzionalità giustificano l’annullamento del provvedimento impugnato".

Queste le motivazioni con cui il Tar Toscana ha accolto i ricorsi contro alcune società di gioco contro l'ordinanza oraria emanata dal Comune di Grosseto nell'ottobre 2016, annullando l'atto impugnato, che era stato sospeso nel gennaio 2017.
I giudici però hanno respinto la richiesta di risarcimento economico avanzata dalle ricorrenti in quanto si sono sostanzialmente limitate "a depositare in giudizio un prospetto della riduzione degli incassi derivante dall’intervento del provvedimento del Sindaco di Grosseto e della conseguente riduzione di personale; sotto un primo profilo, manca pertanto la dimostrazione giudiziale della stessa contrazione delle entrate d’impresa nel periodo in discorso (del tutto inidoneo a fini probatori deve, infatti, ritenersi un semplice prospetto proveniente dalla ricorrente, non accompagnato dalla relativa documentazione giustificativa); sotto altro profilo, il dato in questione può al massimo, dimostrare una contrazione delle entrate di impresa, ma non certamente una contrazione finale dell’utile di impresa (che rappresenta un dato economico completamente diverso e risultante dalla differenza contabile tra le entrate e le spese, necessarie per la produzione del bene o servizio prodotto dall’impresa)".

 

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