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Tar Campania: 'Sala giochi, decadenza Scia immotivata'

14 giugno 2017 - 10:32

Il Tar Campania accoglie il ricorso di una sala giochi contro la decadenza della Scia disposta dal Comune di Giugliano in Campania (Na).

Scritto da Fm
Tar Campania: 'Sala giochi, decadenza Scia immotivata'

"La determinazione in discussione, in primo luogo, non contiene alcuna autonoma valutazione sul difetto del requisito della buona condotta in relazione ai segnalati controlli con persone colpite da pregiudizi penali, atteso che agli stessi non può riconoscersi un’automatica valenza preclusiva in difetto di una complessiva valutazione della condotta di vita dell’instante e delle concrete circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati effettuati".


Questo uno dei motivi per cui il Tar Campania ha accolto il ricorso del titolare di una sala giochi contro la decadenza della Scia disposta dal Comune di Giugliano in Campania (Na) e contro la comunicazione del Commissario di pubblica sicurezza di Giugliano in Campania che ha rilevato la carenza dei requisiti morali previsti dal Regio decreto n. 773 del 1931 in quanto "controllato tre volte con persone colpite da notizie di reato”.

"Ad avviso del Collegio meritano accoglimento le censure di difetto di motivazione per violazione sia del precetto generale previsto dall’art. 3 della legge n. 241/1990 sia, in relazione alla specifica natura giuridica dell’atto, del combinato disposto dell’art. 19, comma 4, e dell’art. 21- nonies della stessa legge, censure già dedotte nel ricorso introduttivo e ribadite nei primi motivi aggiunti", si legge nella sentenza.
"La carenza di una congrua motivazione emerge ancor più evidente ove si consideri poi la natura di secondo grado dell’atto impugnato, in quanto adottato dopo il decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione della Scia. Infatti, in tale ipotesi, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge n. 241/90, è richiesta la sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 21-nonies della stessa legge per il caso di annullamento d’ufficio. Nel caso di specie, pur volendo tener conto degli elementi richiamati per relationem, è agevole rilevare che il provvedimento impugnato è del tutto sprovvisto di qualsivoglia motivazione sulla prevalenza dell’interesse pubblico sotteso al divieto di prosecuzione dell’attività di sala giochi ex articolo 110, comma 6, del Tulps. In altre parole, la Scia, una volta perfezionatasi, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l'esercizio del potere di autotutela decisoria".
 
"Né, come denunciato col secondo ricorso per motivi aggiunti, si può pervenire a conclusioni differenti sulla base delle note dello stesso Commissariato, successive alla determina in contestazione, depositate in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato. Invero, per pacifica giurisprudenza, è inammissibile, da parte della Pubblica amministrazione, la formulazione in giudizio di argomentazioni difensive a giustificazione del provvedimento impugnato non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione, ciò costituendo un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, come tale non consentita in quanto non inserita nell'ambito di un procedimento amministrativo (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 9 gennaio 2017 n. 4; sez. VI, 13 maggio 2011 n. 2935)", concludono i giudici amministrativi.
 

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