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Trga Bolzano: 'Sì a distanziometri locali in attesa di norma nazionale'

22 giugno 2017 - 09:43

Il Trga Bolzano conferma decadenza dalla licenza per sala Vlt e validità dei distanziometri locali al gioco in attesa del varo di una norma nazionale.

Scritto da Fm
Trga Bolzano: 'Sì a distanziometri locali in attesa di norma nazionale'

 

"La circostanza che la fissazione di ‘parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale', non sia ancora avvenuta, non impedisce l’esercizio dei concorrenti poteri, rivolti alle medesime finalità, delle Regioni e degli Enti locali”.

Questo uno dei principi su cui si basa la sentenza con cui il Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione di Bolzano ha respinto il ricorso di una società di gioco contro Provincia Autonoma di Bolzano, Comune di Merano e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento del presidente della Provincia relativo all'accertamento di decadenza dell'autorizzazione alla raccolta di giocate tramite Vlt e delle deliberazioni di Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano del 2012 in materia di gioco.


La società ha sollevato anche una contestuale eccezione preliminare di incostituzionalità delle leggi provinciali 58/1988, 13/1992 e 17/2012, per violazione delle norme di cui agli articoli 117 Cost., lett. H), articolo 41 Cost., articolo 3 Cost., nella parte in cui impediscono di fatto nuove ubicazioni per gli esercizi commerciali del settore e la disponibilità di sedi alternative in vista di possibili trasferimenti di esercizi in attività.
 
Per i giudici amministrativi inoltre, "la pronuncia di decadenza della licenza in esame è motivata con la sua scadenza temporale, intervenuta ope legis.
L’art. 5bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 22 (aggiunto dall’art. 1, comma 1, della L.P. 22 novembre 2010, n. 13), disciplina i “giochi leciti” e, al comma 1, così stabilisce: “Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. L'autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011”.
 

"Con la citata disposizione (entrata in vigore il 15 dicembre 2010) vengono dunque introdotti limiti spaziali e temporali alle autorizzazioni concernenti i giochi leciti.
Con l’art. 4, comma 2, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 (entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, cioè il 28 dicembre 2011) è stato aggiunto al citato art. 5bis il comma 2bis, dal seguente tenore: 'Per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono estese ad ogni tipo di esercizio dedicato al gioco tramite apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche'.
Come la giurisprudenza ha avuto modo di accertare, quest’ultima disposizione, a prescindere dalla sua formulazione letterale, va qualificata come norma di interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, e le c.d. 'sale dedicate' devono considerarsi una species nel genus delle 'sale da gioco e di attrazione', con conseguente applicazione alle 'sale dedicate' in questione dei divieti spaziali e temporali di cui al comma 1 dell’art. 5bis della legge provinciale n. 13 del 1992, fin dal momento in cui tale art. 5bis è stato aggiunto alla legge (con l’art. 1, comma 1, della L.P. 22 novembre 2010, n. 13). L’art. 5 bis, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 (aggiunto dall’art. 1 della legge provinciale 22 novembre 2010, n. 13) prevede, infatti, che “l’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza”. In via transitoria, il legislatore prevede che 'per le autorizzazioni esistenti' alla data di entrata in vigore della legge (15 dicembre 2010) 'il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011' (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4498 e Trga Bolzano, 22 giugno 2016, n. 199).
Nel caso che ne occupa la licenza è stata rilasciata il 20 aprile 2011, dopo l’entrata in vigore della citata legge provinciale n. 13 del 2010 (15 dicembre 2010), di talché essa scadeva il 20 aprile 2016, per effetto automatico della citata disposizione, come è stato accertato da questo Tribunale nella sopra citata sentenza n. 199/2016, proprio con riferimento alle licenze di cui è titolare la ricorrente - tra cui quella specifica sub iudice -, tutte rilasciate il 20 aprile 2011", conclude la sentenza.
 

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