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Cds: 'Distanziometro gioco vale anche per i trasferimenti'

27 giugno 2017 - 09:28

Secondo il Consiglio di Stato il distanziometro vale anche nel caso dei trasferimenti delle sale da gioco già esistenti alla sua entrata in vigore.

Scritto da Fm
Cds: 'Distanziometro gioco vale anche per i trasferimenti'

 


Non si può condividere la "distinzione, su cui insiste l’appellante, tra apertura di una nuova sala da giochi ed il suo mero trasferimento in altro locale, anche a distanza ridotta: se la distanza dai 'luoghi sensibili' costituisce una misura ragionevole ed utile per mettere un freno alla ludopatia, sarebbe del tutto illogico ammettere il superamento delle distanze in caso di trasferimento di una sala da giochi già esistente".

Lo stabilisce il Consiglio di Stato nel respingere l'appello di una società di gioco contro il Comune e la Questura di Venezia per la riforma della sentenza del Tar Veneto del 2016 relativa alla diffida sine die alla prosecuzione dell'attività di sala scommesse, in quanto "situata ad una distanza di 95 metri dal Municipio di Marghera ed a 295 metri da edifici scolastici" e l'annullamento dell’art. 30 del Regolamento Edilizio adottato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nel 2015, che indica tali luoghi come “sensibili”.

Secondo i giudici, che si richiamano a diverse sentenze precedenti, "il principio vale anche allorché, come nel caso di specie, la presenza prima del trasferimento di una sala giochi ricada al di sotto dei discussi 500 metri; se questa è una realtà preesistente a qualsiasi disposizione contenente il divieto in questione, disposizione che secondo la Corte Costituzionale può intervenire anche su iniziativa comunale anche in assenza di una corrispondente legge regionale, così come avvenuto nella generalità dei casi, non potranno certo intervenire provvedimenti repressivi, poiché il fine delle disposizioni è comunque quello di 'porre un freno' all’esistente".
 
 
"La Sezione è dell’avviso che le generiche ed apodittiche argomentazioni dell’appellante non sono idonee a scalfire le ragionevoli e convincenti conclusioni dei primi giudici, non essendo stato in alcun modo provato che il Comune abbia tenuto comportamenti obiettivamente idonei a dimostrare la pretesa 'acquiescenza' trasferimento della sala giochi, tanto più che alcuna istanza o comunicazione in tal senso risulta essere stata presentata dall’interessato, il che esclude tanto la configurabilità di un’ipotesi di 'silenzio-assenso' che di un’eventuale revoca del provvedimento autorizzatorio implicito ed esclude altresì la pretesa violazione delle garanzie procedimentali, l’atto de qua essendo evidentemente un atto vincolato.
Quanto al preteso vizio di motivazione da cui sarebbe affetto il regolamento per la asserita mancata considerazione dei pareri delle municipalità cittadine non merita censura la motivazione della sentenza impugnata che ha richiamato il principio, espresso dall’art. 3 l. 241 del 1990 e successive modificazioni, secondo cui gli atti normativi regolamentari non hanno necessità di essere motivati; ciò senza contare che non è stata fornita alcuna prova di una eventuale diversa previsione statutaria, come correttamente evidenziato dai primi giudici", conclude la sentenza.
 

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