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Tar Lombardia: 'Gioco, distanziometro valido per nuova attività'

23 agosto 2017 - 10:38

Il Tar Lombardia ribadisce che se non si può provare la prosecuzione di un'attività di gioco bisogna sottostare all'applicazione del distanziometro previsto da norme locali.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Gioco, distanziometro valido per nuova attività'

"L’attività che la ricorrente intende porre in essere deve essere considerata come inizio di nuova attività e non come prosecuzione di altra già in essere, atteso che a fronte di un esercizio commerciale di fatto cessato alla data del 16.7.2014, non è configurabile alcuna continuità aziendale (subingresso) a seguito di una istanza presentata solo in data 1.8.2016".

 

Lo sottolinea il Tar Lombardia nel rigettare il ricorso del titolare di una società di gioco contro il Comune di Bedizzole (Bs) per aver respinto la richiesta di Scia di subingresso in una sala giochi, in quanto considerata come inizio attività e, quindi, incompatibile con la deliberazione della Giunta Comunale del 2014 che ha stabilito l'applicazione della distanza minima dai luoghi sensibili di apparecchi da gioco prevista dalla legge regionale lombarda alle nuove collocazioni, non a quelli già installati alla data del 24.1.2014.


Il ricorrente ha cercato di dimostrare che l'attività, rilevata da un precedente titolare fosse una "sostanziale prosecuzione, senza soluzione di continuità" di quella precedente, già autorizzata dal Comune di Bedizzole. Ma per i giudici amministrativi "è bene precisare che non è contestato tra le parti che la sala giochi in questione non rispetti i limiti posti dalla deliberazione n. 53 del 2014.
Dunque, alla luce di quanto appena precisato, il provvedimento impugnato, per quanto non chiarissimo nell’esposizione dei presupposti su cui si fonda, risulta sostanzialmente legittimo ed immune dalle censure formulate in ricorso.
In particolare, in relazione ai primi due motivi di ricorso, non può che ribadirsi che nel caso in esame si tratta di 'nuova installazione' di apparecchi da gioco, con la conseguenza che la stessa soggiace alla disciplina sulle distanze dai luoghi sensibili di cui alla deliberazione n. 53 del 2014. Le censure, pertanto, non meritano accoglimento.
 
 
La sentenza del Tar Lombardia infine sottolinea che "il provvedimento comunale, alla luce dei presupposti di fatto, ha correttamente qualificato l’attività richiesta come 'nuova installazione' e, quindi, rigettato la richiesta per incompatibilità con la deliberazione di Giunta n. 53 del 2014" e che "nessuna violazione del principio di legalità è configurabile, considerando che la domanda (che deve essere considerata) di inizio attività reca data 1.8.2016, laddove la deliberazione di Giunta Comunale n. 53/2014 –che definisce i limiti di distanza che i giochi d’azzardo leciti devono rispettare dai luoghi sensibili – è del 10.4.2014".
 

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