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Tar Sicilia: 'Immotivato diniego autorizzazione sala giochi'

29 agosto 2017 - 15:41

Il Tar Sicilia accoglie un ricorso contro il diniego dell'autorizzazione per l'attività di sala giochi per parentela con pregiudicato.

Scritto da Redazione
Tar Sicilia: 'Immotivato diniego autorizzazione sala giochi'

 

"Il Collegio concorda pienamente con l’opinione di parte ricorrente secondo cui il rischio di abuso di un rilasciato titolo di P.S. non può essere valutato con esclusivo riferimento alla situazione di soggetti diversi da chi il rilascio di tale titolo abbia richiesto, in assenza della dimostrazione, sia pur a livello di indizi - purchè seriamente probanti e convergenti -, circa una cointeressenza fra il richiedente ed i soggetti diversi dallo stesso della considerazione della cui posizione si tratti".

E' quanto si legge nella sentenza con cui il Tar Sicilia ha accolto il ricorso di un esercente contro il rigetto della richiesta di licenza di Pubblica sicurezza per svolgere l'attività di sala giochi disposta dal Questore di Catania in quanto il padre è stato destinatario di un provvedimento di condanna nel 1997 per ricettazione.


Il Collegio non ritiene in particolare utile alle tesi dell’Amministrazione intimata il riferimento, in motivazione, a quella giurisprudenza secondo cui ”il rischio di un abuso delle autorizzazioni di polizia si risolve, quindi, in un giudizio prognostico dell’Autorità di P.S. che muove da un quadro indiziario circostanziato, rispetto al quale non possono configurarsi ex ante limiti di rilevanza ratione subiecti “(cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, sent. 10 settembre 2013, n. 1252)). Quest’ultima, infatti, né può né potrebbe mai affrancare la competente Autorità di P.S. a compiere le proprie valutazioni secondo ragionevolezza. La mancanza di “limiti di rilevanza ratione subiecti” vuole esclusivamente significare una libertà di apprezzamento in ordine a qualunque rapporto possa mai intercorrere fra chi richieda il rilascio di una autorizzazione e soggetti differenti da quello: non già disconoscere la rilevanza centrale della posizione dell’istante, che non può cader vittima per fatti indipendenti dalla propria condotta (così come, nel caso di specie, per la – mera – parentela con la persona del padre) di una rete di relazioni fra soggetti diversi.
D’altra parte non si comprende davvero quale mai possa essere l’affectio che leghi il ricorrente al padre, e che lo spinga ad egire quale mero prestanome a beneficio di quello, a fronte di un comportamento del secondo tale da meritargli – per sentenza di condanna n. 1508/2008 del Tribunale Penale di Catania – Sez. 2^ in composizione monocratica - la condanna per il reato di cui all’art. 570, secondo comma, c.p., “perché omettendo di corrispondere a alla moglie il contributo mensile disposto per il mantenimento dei figli minori, giusto provvedimento del Tribunale di Catania in data 22.10.2001, si sottraeva agli obblighi di assistenza nei confronti della prole, così facendo mancare i mezzi di sussistenza”.

 

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