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As.Tro: "Aziende del gioco esonerate dallo spesometro per i comma 6"

04 aprile 2014 - 10:28

Il 31 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha accolto l’istanza di esonero per i concessionari, i gestori e gli esercenti limitatamente alle operazioni di raccolta delle somme giocate con gli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 del Tulps per i rapporti tra gestore esercente e concessionario presentata da AS.TRO il primo marzo 2013. Pertanto i concessionari, i gestori e gli esercenti risultano esonerati dall’invio degli elenchi clienti fornitori in scadenza il 10 aprile 2014 per le aziende con iva mensile nel 2014 e il 22 aprile 2014 per le aziende con iva trimestrale nel 2014 per le operazioni di raccolta delle giocate con gli apparecchi di cui all’articolo 100 comma 6 del Tulps. A comunicarlo è il consulente fiscale dell'As.Tro Marco Minoccheri.

Scritto da Redazione GiocoNews
As.Tro: "Aziende del gioco esonerate dallo spesometro per i comma 6"

 

 

Tale esonero è stato concesso in relazione al fatto che tali operazioni sono già comunicate all’Anagrafe Tributaria per tramite dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione alla convenzione di concessione stipulata con i concessionari e pertanto tale adempimento risulterebbe altrimenti una duplicazione di un’informazione già in possesso dell’amministrazione finanziaria.

 

SOLO PER I COMMA 6 - Si chiarisce però che l’esonero riguarda unicamente i rapporti economici relativi alla raccolta delle giocate con gli apparecchi di cui all’articolo 100 comma 6 del Tulps e quindi intercorrenti tra concessionari e terzi incaricati alla raccolta (gestori ed esercenti) ma non riguarda gli altri rapporti economici che tali soggetti hanno contratto nel 2013 con altri clienti e fornitori.

 

INVIARE COMUNQUE LO SPESOMETRO - Pertanto tali soggetti devono comunque inviare lo spesometro per le altre operazioni rilevanti ai fini Iva consistenti nelle: cessioni e prestazioni rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura; cessioni e prestazioni rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario non è inferiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva.

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