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As.Tro a Paglia (Sel): ‘Aderenza a principi delega fiscale valga anche per territori’

10 luglio 2014 - 10:27

L’associazione As.tro interviene sull’interrogazione presentata dal deputato di Sel, Giovanni Paglia, circa la compatibilità della lotteria Vincicasa, con i principi della legge delega fiscale.

Scritto da Redazione
As.Tro a Paglia (Sel): ‘Aderenza a principi delega fiscale valga anche per territori’

 

“Il deputato – afferma l’associazione degli operatori del gioco lecito - eccepisce che gli atti (asseritamente) ‘contrari’ ai principi dettati da una legge delega votata dal Parlamento dovrebbero essere contrastati dal Governo, al quale incomberebbe (il condizionale è d’obbligo non essendo chiaro se il dovere invocato abbia fondamento politico piuttosto che giuridico), non solo l’attuazione della legge, ma anche la ‘tutela’ dei rispettivi ‘principi’. Posto che nell’articolo 14 sono contenuti ‘diversi’ principi, ci permettiamo di elencare al deputato quelli che vengono violati sistematicamente, scientemente e provocatoriamente dagli Enti Locali che, dopo l’entrata in vigore della legge n. 23 dell’11 marzo 2014, mantengono, promulgano, o, ancora peggio, propongono oggi alle assemblee elettive, provvedimenti contrari ‘a detti principi’. Vediamoli: ‘introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili   validi   per   l'intero   territorio   nazionale,   della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine   e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle norme di attuazione della presente lettera’. Alla luce di questi ‘principi’, come valutare i distanziometri ‘regionali’ o ‘provinciali’ adottati ‘per legge’ (e non con regolamento), applicati anche agli esercizi pubblici normali (bar – pizzerie – ristoranti – alberghi), alle tabaccherie, ai circoli, ed aventi efficacia ‘locale’ diversa tra territorio e territorio, dove spesso l’individuazione (ulteriore) dei luoghi sensibili è addirittura ‘legislativamente delegata’ ai singoli Comuni?”.

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