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Taraddei (As.Tro): "Coinvolgimento comuni sì, ma senza esagerare"

23 luglio 2014 - 14:28

Il coinvolgimento delle amministrazioni locali nel gioco sì, ma con prudenza. È questa la riflessione dai cui parte l’analisi del direttore generale di As.Tro, Silvia Taraddei che prende spunto dall’editoriale pubblicato da questa testata.

Scritto da Redazione
Taraddei (As.Tro): "Coinvolgimento comuni sì, ma senza esagerare"

“Le considerazioni proposte al pubblico dibattito – afferma Taraddei - sono stimolanti, in quanto ‘crude’, ovvero fondate su quella nuda realtà che spesso risulta non totalmente utilizzabile nel linguaggio ‘ politically correct’ che istituzioni e categorie devono mantenere. Il ragionamento è semplice: 180 comuni a rischio default (cui però bisognerebbe aggiungere anche qualche Regione in affanno che potrebbe vantare diritto di prelazione sull’iniziativa), e antagonismo comunale nei confronti del gioco lecito elevato ‘alle stelle’ dall’evoluzione della giurisprudenza amministrativa.

 

Perché allora non ‘consegnare’ le chiavi del gioco lecito ai Comuni, assegnando loro prerogative e incassi, in modo tale da ‘costringerli’ a scegliere tra ‘demagogia o casse rimpinguate’. Le premesse sono condivisibili ma le conclusioni ‘si spingono troppo oltre’. Che il gioco lecito possa aiutare le ‘municipalità’, attraverso l’assegnazione di una ‘fetta’ (piccola o grande che sia) dei suoi introiti erariali, è percorso che i Comuni stessi hanno sollecitato, senza però mai invocare quella attribuzione di competenze che rischierebbe di ‘vanificare’ il beneficio. In sostanza i comuni vogliono ‘risorse’ e poteri di ‘veto’ per impedire quelle esagerazioni che il sistema ha creato, ma anche per conservare una strategica opportunità di ‘fidelizzazione popolare’. Il ‘gioco legale’ su base Comunale, poi, è già una esperienza censita, sotto il nome di ‘casinò’, che in Italia ha generato un modello tutt’altro che candidabile a sostituto dell’attuale circuito pubblico. A tutto ciò, infine, si aggiunge in fatto che le casse statali dovrebbero ‘rinunciare’ ai loro proventi sul gioco legale, a fronte dell’assenza di ‘garanzie effettive ‘, da parte dei Comuni, circa la loro trasformazione in enti ‘autosufficienti ed efficienti’, non più necessitanti di trasferimenti o aiuti. La ‘suggestione’, inoltre, è stata in un certo senso già colta nell’ambito del c.d. primo decreto salva Roma, in cui il Governo aveva tentato di ripagarsi dei cali di raccolta generati dai distanziometri locali. L’Italia non è pronta per ‘percorsi’ che necessitano di una base culturale di riferimento molto diversa dall’attuale, grazie alla quale, purtroppo, ancora non è possibile far comprendere che ‘la domanda di gioco’ esiste ed è diffusa a livello popolare, prescindendo dal fatto che ‘il servizio di offerta’ sia quello ‘legale e regolamentato’, piuttosto che illegale. Da ciò deriva anche che il ‘sindaco’ no-slot potrebbe continuare a ‘sbandierare’ la sua virtù, anche a costo di richiedere sacrifici ai cittadini liberati dal vizio, incamerando magari tanto gettito da ‘addizionale irpef’ dai Ctd accolti a braccia aperte, o da un furbo tributo locale per ‘alloggiamento di terminale’ nel bar. Nonostante la miopia recentemente mostrata dalla Corte Costituzionale, ordine pubblico interno e gioco a premio sono due facce della stessa medaglia, indissolubilmente collegata ad una prerogativa di rango statale. Su tale ambito il federalismo non può essere pensato, mentre la devoluzione di scopo dei proventi del gioco legale dovrebbe essere la ‘normale’ mission del gioco pubblico. Ciò che dovrebbe far ‘scandalo’, infatti, è che il gettito dei giochi entri nel ‘calderone generale delle Entrate’, generando la sensazione che lo Stato faccia ‘bisca Italia’ per ragioni di sua povertà. Doppio scandalo, poiché la devoluzione mirata a scopi mirati altro non generebbe se non una certezza di risorse a capitolati di spesa che poi comunque necessitano di finanziamento pubblico (servizi sociali e beni artistici, tanto per citarne due a caso), garantendo la sostanziale ‘neutralità finanziaria’ della destinazione di scopo”.

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