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Tar Lazio: respinta richiesta sospensiva di Bplus su informativa antimafia

04 settembre 2014 - 09:31

Il Tar Lazio ha respinto, con ordinanza, la richiesta di sospensiva del concessionario BPlus relativa alla proroga dello stop all’informativa antimafia disposto dal prefetto di Roma e alla nomina di un commissario per la gestione della società.

Scritto da Redazione
Tar Lazio: respinta richiesta sospensiva di Bplus su informativa antimafia

Secondo il tribunale “non ricorrono nella specie né i requisiti di gravità ed urgenza, né il presupposto della irreversibilità del danno lamentato nelle more della trattazione della domanda incidentale di sospensione”. 

 

Nella ordinanza si legge: “Fermo restando quanto precede - in ragione della gravità del danno lamentato dalla società ricorrente con i motivi aggiunti e delle evidenti ragioni di connessione tra la domanda di annullamento dell’informativa interdittiva antimafia del 24 settembre 2012 e la domanda di annullamento della misura della straordinaria e temporanea gestione della società ricorrente (rese palesi dall’ottavo dei motivi aggiunti), sussistono comunque i presupposti (tenuto conto del consenso delle parti) per fissare all’8 ottobre 2014 (data già fissata per l’udienza di trattazione del merito del ricorso n. 916/2012) l’udienza di trattazione del merito dei ricorsi”.

 

Inoltre i giudici sottolineano che "dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato si evince che il Prefetto di Roma non ha agito di sua iniziativa, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014 (erroneamente richiamato sia nella comunicazione di avvio del procedimento del 21 luglio 2014, sia nel provvedimento finale), bensì su sollecitazione del Presidente dell’Anac (cfr. sua nota del 14 luglio 2014). Ne consegue che nel caso in esame, da un lato, non trova applicazione il comma 10 dell’art. 32, invocato dalla società ricorrente sull’erroneo presupposto che il Prefetto di Roma abbia agito di sua iniziativa; dall’altro, l’adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa risulta giustificata dalla presenza di una grave “situazione anomala” (cfr. art. 32, comma 1, del decreto legge n. 90/2014), costituita dal fatto che la società ricorrente, la quale in data 10 aprile 2013 aveva costituito un trust al fine di determinare la totale separazione tra i soggetti proprietari delle azioni e la gestione delle attività della stessa sul territorio italiano, dal 29 maggio 2014 – come comunicato con nota del 25 luglio 2014 dal dott. Rossi Brigante, soggetto chiamato, in base al protocollo di legalità sottoscritto dal nuovo amministratore nominato dal trustee, a svolgere funzioni di controllo sull’attività svolta il Italia dalla società medesima – ha unilateralmente interrotto le “operazioni concordate” con l’Amministrazione dell’Interno non permettendo così l’esercizio delle funzioni di controllo previste dal suddetto protocollo di legalità".

 

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