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Licenze polizia e scommesse, Corte Costituzionale ribadisce competenza non esclusiva Tar Lazio

20 novembre 2014 - 16:37

La competenza esclusiva del Tar Lazio in materia di giochi e scommesse - prevista nel Codice del processo Amministrativo e rafforzata dal Decreto Fiscale del marzo 2012 - non ha i requisiti di legittimità costituzionale: è quanto conferma la Corte Costituzionale , tornata con un’ordinanza sull’argomento dopo aver già stabilito l’illegittimità a giugno di quest’anno, su richiesta dei Tribunali amministrativi di Calabria, Puglia e Piemonte, che avevano rimesso alla valutazione della Corte i ricorsi di alcuni centri collegati a bookmaker non autorizzati in Italia.

Scritto da Anna Maria Rengo
Licenze polizia e scommesse, Corte Costituzionale ribadisce competenza non esclusiva Tar Lazio

 

L’ORDINANZA – I giudici costituzionali considerano che “il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 della Costituzione − questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro; che il medesimo giudice ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 dello stesso d.lgs. n. 104 del 2010, per violazione dell’art. 76 Cost; che successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 174 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 135, comma 1, lettera q-quater), del d.lgs. n. 104 del 2010; che, dunque, la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la citata disposizione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto poiché, a seguito della sentenza citata, l’art. 135, comma 1, lettera q-quater), censurato dal giudice a quo è già stato rimosso dall’ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 206 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012); che, d’altra parte, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 104 del 2010, è identica – anche nella sua formulazione letterale − a quella sollevata dal medesimo giudice nelle tre ordinanze di rimessione iscritte ai nn. 208, 209 e 210 del registro ordinanze 2013, decise da questa Corte con la stessa sentenza n. 174 del 2014, che ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di rilevanza; che l’identità delle questioni e delle relative argomentazioni, già valutate da questa Corte nella richiamata pronuncia, impone la medesima decisione di inammissibilità”.

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