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Tar Lombardia: "Distanziometro non vale per sale scommesse", il merito il 29 aprile

04 dicembre 2014 - 16:47

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto l’istanza cautelare di un operatore di gioco contro il Comune di Milano per l’annullamento del provvedimento sulle distanze di 500 metri dai luoghi sensibili; di ogni atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compreso il rapporto della Polizia Municipale di Milano, nonché la delibera della giunta regionale attuativa della legge della Lombardia; del provvedimento con il quale è stata confermata l'interdizione dell'esercizio dell'attività di scommesse ippiche e sportive; dell'art. 13 del regolamento edilizio del Comune di Milano. Il tribunale sospende i provvedimenti comunali di diffida impugnati e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 aprile 2015.

Scritto da Sm
Tar Lombardia: "Distanziometro non vale per sale scommesse", il merito il 29 aprile

 

 

Secondo i giudici “i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dei provvedimenti di cui in epigrafe, sulla base della considerazione che la predetta normativa vieterebbe soltanto la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (e non, in maniera indiscriminata, tutte le nuove attività di raccolta dei giochi pubblici oggetto di concessione) in locali che si trovino ad una distanza inferiore ai cinquecento metri dai cd. luoghi sensibili; che il ricorso pare fondato, in quanto l’attività che è stata inibita dal Comune riguarda la raccolta delle scommesse e non l’attività di raccolta di gioco attraverso gli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del Tulps cui il divieto regionale letteralmente si riferisce”. Inoltre il Tribunale sottolinea che “l’interpretazione adottata dal Comune di Milano risulta ingiustificatamente estensiva rispetto al piano tenore della predetta normativa, oltre che potenzialmente in contrasto con i principi stabiliti dal legislatore nazionale”.

DANNO ECONOMICO - Per di più a detta dei giudici “i ricorrenti sono esposti, nelle more del giudizio, al grave e irreparabile pregiudizio di subire un sensibile e non facilmente ristorabile calo degli introiti; che, pertanto, sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata cautela”.

Scarica qui l'ordinanza.

 

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