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Padova, il Tar respinge istanze cautelari contro ordinanza e regolamento comunale sui giochi

18 dicembre 2014 - 16:25

Con due diverse ordinanze cautelari, il Tar del Veneto ha nuovamente respinto l’istanza cautelare proposta da altrettante società contro il Comune di Padova e con la quale si chiedeva di sospendere l’ordinanza dell’ente del 4/11/2014, recante ‘Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del Tulps R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione’ e, in una sola, anche ‘del regolamento comunale per le sale giochi e la installazione di apparecchi da trattenimento approvato con delibera consiliare 19.4.2010, n. 34”.

Scritto da Amr
Padova, il Tar respinge istanze cautelari contro ordinanza e regolamento comunale sui giochi

 

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LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – Secondo i giudici non sussiste il requisito del periculum in mora, in quanto il provvedimento impugnato limita solo l’orario di funzionamento (dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00) degli apparecchi con vincite in denaro, potendo quindi tali apparecchi funzionare negli orari previsti, nel rispetto anche delle convenzioni di concessione, e non essendovi limiti di orario imposti per altre attività; il numero di tali apparecchi è andato aumentando nel Comune di Padova fino all’attuale distribuzione capillare (40 sale da gioco autorizzate ex art. 88 T.U.L.P.S. e 768 apparecchi autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S.), così che la contestata riduzione d’orario può logicamente comportare una contrazione dei profitti, la cui attrattiva ha finora ampliato l’attività del gioco d’azzardo, ma non una, peraltro non provata, mancanza di convenienza economica dell’attività stessa; la contrazione dei profitti di parte ricorrente, anche tenendo conto della contrazione conseguente delle entrate fiscali, è recessiva rispetto ai benefici derivanti dalla riduzione della patologia del c.d. G.A.P. (Gioco d’Azzardo Patologico), che comporta sia oneri pubblici sociali sia oneri pubblici economici a carico del S.S.N”.

Secondo i giudici inoltre è “inequivoco che l’ordinanza sindacale impugnata esercita il potere previsto dall’art. 50, c. 7, D. Lgs. 567/2000” e “il contenimento del gioco d’azzardo autorizzato è ormai previsto sia dall’ordinamento internazionale, sia dall’ordinamento legislativo nazionale, sia dalle disposizioni amministrative statali”.

“Nel Comune di Padova, l’assenza di indirizzi del Consiglio Comunale per l’esercizio della suddetta potestà non inibisce al Sindaco la potestà medesima” e “l’impugnata ordinanza è stata preceduta da un’accurata istruttoria, richiamata nel preambolo e depositata in atti, svolta soprattutto dall’ULSS n. 16, dalla quale risulta accertata la presenza nel Comune di Padova – ove si è registrata la sopra evidenziata crescente diffusione del gioco d’azzardo autorizzato – non di “solo” 500 adulti affetti da sindrome di G.A.P., bensì di “almeno” 500 adulti, istruttoria esperita in specie dall’ambulatorio per la prevenzione ed il trattamento della dipendenza nel gioco d’azzardo istituito nel 2009, essendo in carico presso l’ULSS 250 pazienti dal 10/2013 al 10/2014, con aggravio di oneri per il Comune indicato dell’ordine di 760 milioni di euro”.

Il testo di una delle ordinanze può essere scaricato cliccando qui.

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