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Tar Piemonte respinge ricorso contro Rivoli su orari sale gioco: "

30 marzo 2015 - 08:05

Il Tar Piemonte ha respinto il ricorso di un concessionario di gioco contro il regolamento dell'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco, nonchè dell'esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento del Comune di Rivoli (To).

Scritto da Sm
Tar Piemonte respinge ricorso contro Rivoli su orari sale gioco: "

 

LA SENTENZA - Secondo i giudici con riguardo alla presunta violazione della ‘riserva di legge statale’ "la rimarcata circostanza che l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 fonda l’autonomo potere di intervento del Sindaco, funzionale alla tutela delle fasce più deboli della popolazione contro le degenerazioni del gioco lecito compulsivo, è di per sé sufficiente a ritenere giustificata e legittima l’imposizione comunale di limiti agli orari di apertura delle sale da gioco, anche con riguardo alla stessa attivazione degli apparecchi da gioco (limitandola, per ragioni connesse alla tutela della salute, ad un arco temporale ancora più ristretto rispetto all’orario di apertura degli esercizi), e ad escludere, conseguentemente, l’esistenza di alcun vizio di incompetenza. In secondo luogo, il vizio di incompetenza del Comune non è ravvisabile nemmeno con riguardo alla disattivazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b, del r.d. n. 773 del 1931 (le c.d. Vlt), nonostante che la gestione delle sale ove si installano i suddetti apparecchi è sottoposta al rilascio di apposita licenza del Questore ai sensi dell’art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito in legge n. 73 del 2010. Il titolo di competenza del Comune, infatti, interviene lungo un versante – quello della tutela della salute delle c.d. fasce più deboli della popolazione, in chiave di prevenzione dalla ludopatia – che non si sovrappone rispetto all’ambito di intervento rimesso alla competenza questorile, concernente altri e rilevanti aspetti di pubblica sicurezza. In terzo luogo, non si apprezza nella specie alcuna carenza di istruttoria, né di motivazione, da parte dell’amministrazione. La deliberazione del Consiglio comunale n. 124, del 21 dicembre 2011, nell’approvare il nuovo regolamento sulle sale giochi e sui limiti all’utilizzazione degli apparecchi da gioco, si è riferita, in modo soddisfacente, alla necessità di “adottare soluzioni equilibrate che possono contemperare lo svolgimento di tali attività con la presenza, sul territorio comunale, di luoghi sensibili”, richiamando i risultati delle indagini scientifiche nazionali (concernenti l’allarmante crescita delle problematiche di salute psico-fisica dei soggetti giocatori, e delle conseguenti ricadute sulla loro vita familiare, sociale e lavorativa) e calandole in una prospettiva di necessario intervento a livello locale, finalizzato alla predisposizione di adeguati criteri di programmazione. Non è questa, evidentemente, la sede più idonea per stabilire se interventi del tipo di quello intrapreso dal Comune di Rivoli siano più o meno efficaci per combattere il fenomeno della 'ludopatia', alla luce delle perizie del prof. Crepet depositate in giudizio dalla società ricorrente (doc. n. 19); il Collegio si deve invece limitare a verificare se le scelte del Comune si indirizzino, in modo non manifestamente irragionevole o arbitrario, nella direzione (auspicata) di un possibile arginamento del fenomeno, in adempimento al dovere di preservare la tutela della salute delle fasce più deboli o più esposte della popolazione locale (dovere che, come visto, deve ritenersi incombente anche sui Comuni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, quale interpretato dalla sentenza n. 220 del 2014 della Corte costituzionale, e dell’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011), pur nella consapevolezza che, alla luce di una verifica ex post, l’intervento dell’amministrazione possa anche risultare non in grado di raggiungere l’obiettivo sperato. E non pare al Collegio – per quanto più sopra rilevato – che, nel caso di specie, l’intervento previsto dal Comune di Rivoli sia manifestamente disallineato rispetto ai doveri incombenti sulla civica amministrazione. Del resto, l’importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione, è stata segnalata alle amministrazioni locali da un apposito studio del “Dipartimento Patologia delle Dipendenze” della ASL Torino 3 (depositato in atti: doc. n. 1 del Comune, depositato il 25 gennaio 2013) nel quale si è evidenziata l’importanza di una “sensibilizzazione degli Enti locali per le politiche di contenimento del gioco lecito in denaro” volta soprattutto a sollecitare l’“emanazione di Regolamenti comunali del gioco in denaro eticamente orientati” che stabiliscano restrizioni dell’accesso al gioco sia mediante l’imposizione di distanze tra le sale giochi e i c.d. luoghi sensibili (in quanto frequentati da soggetti maggiormente vulnerabili, in specie i minorenni e le persone anziane) sia mediante l’introduzione di limiti orari anche per il mero funzionamento degli apparecchi da gioco. Proprio questa è la direzione intrapresa dal Comune di Rivoli mediante gli atti impugnati, i quali dunque si svelano essere stati adottati non solo nella piena consapevolezza della gravità del fenomeno da arginare ma anche, e soprattutto, in funzione di necessario ausilio locale alle politiche nazionali già avviate. Ne deriva anche l’evidente sussistenza di una ragionevole giustificazione, fondata su interessi pubblici preminenti e rispettosa del canone di proporzionalità invocato dalla stessa parte ricorrente, tale da legittimare il sacrificio economico imposto ai soggetti privati gestori delle sale giochi e degli apparecchi, senza che – come già visto – possano nella specie condurre a conclusioni differenti nemmeno le nuove disposizioni di legge sulla liberalizzazione delle attività economiche. Come si è già visto, infatti, proprio quelle leggi (si veda, in particolare, il comma 2 dell’art. 31 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011) consentono pur sempre di introdurre limitazioni al più ampio godimento della libertà di iniziativa economica per fronteggiare esigenze pubbliche preminenti, come la tutela della salute, ferma restando la necessità (nella specie, come detto, adempiuta in modo soddisfacente) di un’adeguata istruttoria, volta a verificare se risulti davvero compromessa, nel caso specifico, qualcuna di quelle esigenze. Da ultimo, non può affatto ritenersi che il Sindaco del Comune di Rivoli, nell’adottare l’impugnata ordinanza sui limiti orari, si sia mosso in assenza di qualsivoglia indirizzo proveniente dal Consiglio comunale, così come imposto dall’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000. Al riguardo, è sufficiente osservare che l’ordinanza del Sindaco è stata, nella specie, adottata in attuazione delle norme del nuovo Regolamento comunale, approvato proprio con la delibera del Consiglio comunale n. 124 del 21 dicembre 2011, e quindi senz’altro in linea con gli indirizzi provenienti dall’organo consiliare”.

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