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Tar Sicilia conferma revoca licenza a noleggiatrice: ‘E' personale e non trasmissibile’

20 maggio 2015 - 14:59

Con una sentenza, la sezione di Catania del Tar Sicilia ha rigettato dalla titolare di una titolare di licenza di P.S. per l’esercizio della attività di noleggio e distribuzione di giochi, contro il decreto con cui il Questore della Provincia di Catania le revocava la predetta licenza sul presupposto che la intestazione della stessa potesse costituire “un espediente per simulare il concreto svolgimento dell’attività di noleggio” da parte di soggetti “privi dei prescritti requisiti di legge per esercitare l’attività di che trattasi per le condanne riportate”( più in particolare per gioco d’azzardo e violazione del T.U.L.P.S. in materia di giochi)”.

Scritto da Redazione
Tar Sicilia conferma revoca licenza a noleggiatrice: ‘E' personale e non trasmissibile’

 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – Secondo i giudici “Fermo restando che la titolarità dell’azienda non implica un obbligo di ininterrotta presenza fisica del titolare della licenza presso la sede della stessa (potendo ben avvenire a distanza - anche con eventuale utilizzo della moderna tecnologia – l’organizzazione della attività aziendale) è il coordinamento di plurimi e convergenti indizi che, nel caso di specie, persuade il Collegio a ritenere esente dai vizi prospettati la valutazione complessiva operata dall’Amministrazione. Se infatti è vero che il fine lucrativo è immanente all’attività imprenditoriale”, ci sono circostanze che fanno “dubitare dell’effettività del ruolo di imprenditrice” della titolare della licenza. Viene inoltre ricordata una sentenza del Tar Lombardia che sancisce il “principio di personalità e di intrasmissibilità delle autorizzazioni di polizia, (secondo cui) queste devono essere possedute da una persona fisica e non sono liberamente trasmissibili, non fosse altro che per la ragione che i titolari devono possedere dei requisiti che l'Amministrazione deve verificare”.

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