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Comune Spinea: 'Slot e Vlt spente dopo le 22'

31 dicembre 2015 - 10:34

Ordinanze a pioggia nei Comuni del Miranese, in Veneto: slot e Vlt accese solo per 8 ore al giorno in sale giochi, punti scommesse e bar

Scritto da Redazione GiocoNews
Comune Spinea: 'Slot e Vlt spente dopo le 22'

 

Nuova ordinanza emessa da una delle amministrazioni dell'Unione dei comuni del Miranese in materia di contrasto al gioco patologico. Dopo Scorzè tocca a Spinea, appartenente alla città metropolitana di Venezia, con un'ordinanza che impone a sale giochi, bar, tabacchi e agenzie di scommesse il rispetto delle fasce orarie 10-13 e 17-22 per quanto riguarda il funzionamento di slot e Vlt. 

 

Il provvedimento, che si ricollega alle vigenti legge regionale del Veneto e al Protocollo d'intesa firmato con la Prefettura di Venezia, dispone che "in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare l'obbligo di esposizioni su apposite targhe, in logo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza della pratica son vincita in denaro; l'obbligo di esposizione all’esterno del locale del cartello indicante l’orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi; l'obbligo di verifica della maggiore età dell’utilizzatore di ogni gioco e apparecchio di intrattenimento e svago con vincite in denaro".

 

LE SANZIONI - La violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del Dlgs 267/2000 con l’applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981. In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’articolo 110, coma sesto Tulps, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali , locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 Tulps; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".
 

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