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Adm, nuova procedura per emissione/dismissione Noe

03 febbraio 2016 - 12:44

La procedura semplificata per la sostituzione dei Noe, che viene incontro alle richieste degli operatori della filiera, si può richiedere dal 19 febbraio.  

Scritto da Redazione GiocoNews
Adm, nuova procedura per emissione/dismissione Noe

 

Dal 19 febbraio sarà attiva la semplificazione delle richieste di emissione/dismissione di nuovi Noe, in attuazione delle previsioni contenute nella legge di Stabilità 2016. Lo fa sapere l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che ha inviato ai concessionari una nuova circolare in materia.


"Alla luce delle istanze presentate dagli operatori della filiera, volte a ridurre le tempistiche connesse alla dismissione degli apparecchi con particolare riferimento alla spedizione e allo smistamento dei documenti da/verso i concessionari, al fine di consentire a questi ultimi di dare celere corso alle procedure interne propedeutiche alla dismissione medesima nonché ai fini di salvaguardia della continuità dei flussi erariali, sarà altresì possibile, nelle more della vigenza della predetta procedura straordinaria, presentare la richiesta di emissione/dismissione" di nuovi Noe "pur nella temporanea materiale indisponibilità del dispositivo di controllo (smart card) e dei titoli autorizzatori relativi a ciascun apparecchio, che dovranno comunque essere improrogabilmente riconsegnati entro 20 giorni solari a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza medesima", si legge nel testo.

 
Tale ulteriore semplificazione, che sarà attiva dal 19 febbraio (per consentire al partner tecnologico di predisporre e testare i necessari adeguamenti dell'applicativo) "è consentita a condizione che prima della presentazione della richiesta di emissione/dismissione il concessionario abbia preventivamente provveduto ad inviare un messaggio di blocco verso l'apparecchio da dismettere, accompagnato dal contestuale invio della lettura del contatore al sistema di controllo Awp, affinché quest'ultimo possa acquisire lo stato di blocco. La mancata consegna del dispositivo di controllo e/o dei titoli autorizzatori nel termine indicato costituirà condizione ostativa rispetto alla possibilità, per il concessionario, di avvalersi ancora della procedura semplificata, fermo restando che l'inadempimento delle presenti disposizioni può costituire comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, dell'atto di convenzione", conclude Adm.
 

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