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Esenzione Iva sui proventi da slot, quando scatta il 'Pro-rata'

21 maggio 2016 - 09:37

Focus sull'esenzione Iva sui proventi da slot, approfondendo le modalità applicative del cosiddetto ‘Pro-Rata’, cioè la porzione di detraibilità dell’Iva corrisposta dai terzi incaricati della raccolta sull’acquisto di beni e servizi.

Scritto da Davide Giordani
Esenzione Iva sui proventi da slot, quando scatta il 'Pro-rata'

Nell’ordinamento tributario italiano la disciplina della detrazione Iva è contenuta negli artt. 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2 del Dpr 633/72. La norma limita la detraibilità del tributo in presenza di operazioni attive esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. 633/7, che comprendono anche quelle relative alla raccolta di giocate mediante apparecchi da intrattenimento con vincita. Per i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti sussiste il divieto di detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto di beni e servizi. Il soggetto che effettua operazioni esenti solo in via occasionale, deve invece individuare l’imposta relativa ai costi specifici imputabili alle operazioni esenti, che risulta non detraibile. Nel caso di soggetti che esercitano contemporaneamente attività esenti e attività imponibili non occasionali, tale limitazione alla detrazione sarà solo parziale, cioè non si potrà detrarre tutta l’Iva ma solo la parte corrispondente alla percentuale delle operazioni imponibili sul totale delle operazioni effettuate.

È il caso tipico dei gestori di slot e sale giochi che oltre ai proventi esenti ricavati dalla collaborazione alla raccolta di giocate, realizzano proventi imponibili (quali i compensi derivanti dalla gestione di altri apparecchi, ricavi da somministrazione di alimenti e bevande etc.), anche se in proporzione generalmente ridotta. Il meccanismo utilizzato per determinare l’importo dell’Iva da recuperare è denominato 'pro-rata generale', come previsto dagli artt.19 e 19-bis. La percentuale di detrazione (pro-rata generale di detrazione) è calcolata in base ad un rapporto in cui al numeratore deve essere collocato l’ammontare delle operazioni imponibili e al denominatore lo stesso ammontare indicato al numeratore, aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno. Sono escluse dal calcolo del “pro-rata generale”: le cessioni di beni strumentali (sia dal numeratore che dal denominatore); le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva (di cui all’art. 2, comma 3, lettere a, b, d ed f del D.P.R. 633/72 (sia dal numeratore che dal denominatore); i passaggi interni di cui all’art. 36 (ultimo comma del D.P.R. 633/72 (sia dal numeratore che dal denominatore); le cessioni di beni di cui all’art. 10, n. 27 quinquies del D.P.R. 633/72 (solo dal denominatore); le operazioni esenti (di cui ai numeri da 1 a 9 dell’art. 10 del Dpr. 633/72), quando accessorie ad operazioni imponibili effettuate dal contribuente o non formano oggetto dell’attività propria dello stesso (solo al denominatore). Qualora un soggetto eserciti sia attività soggette ad Iva che attività esenti (non accessorie) può optare per la separazione delle attività ai fini del calcolo Iva da versare, in modo da circoscrivere la limitazione della detrazione alle sole operazioni passive connesse alle operazioni attive esenti. L’opzione per la separazione della contabilità è vincolante per tre anni.
Se per i gestori di apparecchi e di sale giochi la raccolta di giocate forma sicuramente oggetto dell’attività propria dell’impresa e non rappresenta operazione accessoria od occasionale, la questione è più complessa per gli esercenti che ospitano le slot nei propri locali. Al fine di determinare se le operazioni esenti poste in essere dagli esercenti, possono considerarsi accessorie/occasionali può essere opportuno fare riferimento a quanto stabilito dalla sentenza 29 aprile 2004 della Corte di Giustizia Europea relativa alla Causa C-77/01 la quale ha indicato che devono essere considerate tali le operazioni esenti “…laddove implichino solamente un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l’Iva è dovuta”. È un concetto sicuramente chiaro e autorevole (in quanto l’Iva è un tributo armonizzato e quindi sotto il controllo normativo e giurisprudenziale dell’Unione Europea) ma anche di difficile applicazione e comunque soggetto a interpretazione, sia da parte del contribuente che degli Uffici. Con la Circolare n.87/E del 21 marzo 1997 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema dell’accessorietà delle prestazioni (prevedendo che la vendita di biglietti delle lotterie nazionali e di quelle ad estrazione istantanea rese da esercenti diversi da ricevitorie e tabaccherie debba ritenersi accessoria ed occasionale in mancanza di una specifica struttura operativa).
L’esercente che installa alcune slot in uno spazio limitato del proprio locale, non dispone solitamente di una organizzazione dedicata a tale attività; ove i compensi percepiti da tale attività non superino il 15-20% dei proventi complessivi, si ritiene sostenibile l’accessorietà dell’attività rispetto a quella prevalente di somministrazione; diverso il caso di locali che dedicano ampio spazio agli apparecchi, con personale a tal fine dedicato, con compensi che rappresentino una componente significativa dei ricavi complessivamente realizzati. In ogni caso si raccomanda l’approfondita valutazione di ogni singola casistica.
L'AUTORE - Davide Giordani è membro dello Studio Associato Scardovi e Giordani.

 

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