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Consiglio di Stato: 'Legittima ordinanza su orari gioco del Comune di Mantova'

13 giugno 2016 - 10:18

Il Consiglio di Stato conferma la validità dell'ordinanza sugli orari degli apparecchi da gioco varata dal Comune di Mantova.

Scritto da Fm
Consiglio di Stato: 'Legittima ordinanza su orari gioco del Comune di Mantova'

"Insussistente, anzitutto, è, invero, la violazione del Regolamento comunale, posto che il sindaco, esercitando poteri che senza dubbio l’art.50, comma 7, del d.lgs. 267/2000 gli attribuisce, non altro ha adottato che un’ordinanza finalizzata alla tutela della salute dei suoi cittadini e dei minori in particolare, essendo quest’ultimi i soggetti maggiormente attratti dagli apparecchi che consentono vincite in danaro, e quindi a rischio di dipendenza da tale tipo di gioco".

 

Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una società di gioco contro il Comune di Mantova per l'ordinanza varata nel marzo 2015 che limita il funzionamento degli apparecchi da gioco a 8 ore al giorno e non oltre le 23. 

"Finalità di contrasto del gioco d’azzardo patologico che lo stesso Regolamento comunale fa proprie, con la quale il nuovo e contestato orario di apertura e gestione delle sale giochi non è certamente in contrasto, non travalicando l’introdotta riduzione complessiva dell’orario il limite regolamentare di apertura già previsto, essendo quest’ultimo un limite massimo, con il quale tale riduzione è ex sé compatibile", si legge ancora nella sentenza, che conferma quanto già affermato dal Tar Lombardia in un decreto dell'anno scorso.

Per i giudici amministrativi "non ha pregio neppure la doglianza concernente la violazione delle fondamentali garanzie procedimentali partecipative di cui alla legge 241 del 1990. L’ordinanza impugnata richiama la nota del Questore di Mantova Cat.Pas/11E/Vit./2014 del 13 novembre 2014, ma anche i dati raccolti dall’Asl di Mantova sulla incidenza della patologia del gioco d’azzardo (GAP) nella Provincia di Mantova".
 
Infine, conclude la sentenza, "non risponde al vero l’affermazione di parte appellante secondo la quale il provvedimento sindacale in esame ha utilizzato dati riguardanti la Provincia di Mantova, giacchè la nota della Asl prodotta in giudizio riguarda l’elevato numero (43) delle persone in carcere appartenenti al distretto del Comune di Mantova. Sul versante dell’efficacia del provvedimento in esame rispetto alla finalità di contrasto della ludopatia che affligge la popolazione, soprattutto, in età scolastica, non può non essere osservato che le critiche e le alternative prospettate dalla parte ricorrente si risolvono in generiche affermazioni, non essendo supportate da alcuna analisi seria sulla ludopatia nel territorio comunale, e vanno quindi considerate affermazioni di indimostrata efficacia, inidonee a porre in discussione tanto la proporzionalità quanto la ragionevolezza del mezzo (rimodulazione dell’orario) rispetto al fine (contrasto alla ludopatia), soprattutto se si argomenta in termini di obiettivo da raggiungere che è quello del disincentivo piuttosto che quello della eliminazione del fenomeno che viene affrontato, la cui complessità non è revocabile in dubbio, e per il quale non esistono soluzioni di sicuro effetto. Non permettono le argomentazioni di parte appellante di condividere neppure l’affermazione secondo la quale il provvedimento contestato è sorretto da una motivazione solo apparente".

 

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