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Slot, sos forfait: capiamo il perché di questa anomalia

30 luglio 2016 - 06:15

Oltre duemila comunicazioni di riscontrate incongruenze tra i dati dichiarati da numerosi gestori di slot e quelli forniti dai concessionari. 

Scritto da Francesco Scardovi
Slot, sos forfait: capiamo il perché di questa anomalia

Se il contenzioso Iva che ha coinvolto il settore del gaming nell’ultimo decennio è in via di estinzione, lo stesso non può dirsi per gli accertamenti tributari in materia di imposte dirette. La maggior parte delle contestazioni accertate negli ultimi anni si fonda in particolare sugli scostamenti rilevati dagli uffici tributari tra i dati dichiarati dai gestori e quelli forniti dai concessionari di rete.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 09.05.2016 (prot. N. 70174) al fine di favorire la comunicazione con i contribuenti e stimolare l’emersione degli obblighi tributari, consente agli operatori di slot di motivare ed eventualmente regolarizzare le riscontrate incongruenze (per il 2011) riducendo in tal modo le sanzioni ed evitando i costi e l’alea di un dispendioso contenzioso. Ma la maggior parte delle anomalie riscontrate (e degli avvisi di accertamento inviati negli ultimi anni) è dovuta all’applicazione del cosiddetto 'forfait'. Il concessionario, per legge, è l’unico soggetto autorizzato a certificare i compensi percepiti dai propri incaricati, come risultanti dalle letture telematiche della rete che collega gli apparecchi, secondo il principio della competenza economica ed in base alla ripartizione concordata tra le parti coinvolte.

 

Come richiamato anche dalla circolare del 2014 - Metodologia di controllo per sale giochi e biliardi- “la lettura delle giocate effettuate da ogni singolo apparecchio – nonché quella sulle vincite distribuite – è indispensabile affinché gli stessi concessionari possano determinare da un lato gli importi dovuti all’Erario a titolo di Preu e di canone di spettanza dell’ Agenzia, dall’altro il residuo di spettanza dei 'terzi raccoglitori' a lui collegati. Laddove non sia possibile, per qualunque motivo, l'accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati in essi registrati, il concessionario è tenuto a determinare, per i giorni di mancata lettura dei dati, gli importi dovuti su base forfettaria secondo i criteri stabiliti da appositi Decreti Direttoriali (del 14/07/2004 e del 12/04/2007). Entro i termini prescritti per il versamento del Preu relativo al periodo contabile durante il quale è ripristinato l'accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati degli apparecchi di cui al comma 1, il concessionario provvederà all'eventuale conguaglio tra quanto versato a titolo forfettario e quanto effettivamente dovuto”.
Emerge quindi come, in caso di mancata lettura degli apparecchi, ai fini dell’assolvimento del Preu il concessionario sia tenuto a rendicontare e prelevare dai propri terzi raccoglitori l’imposta in base ai suddetti imponibili forfettari (ad oggi pari a 560 euro giorno, importo generalmente superiore alle medie effettive di raccolta); ma tali rendicontazioni non possono valere ai fini della certificazione dei compensi. Basti pensare che gli imponibili si riferiscono a stimate somme giocate (Coin-In), su cui calcolare il prelievo (dal 01.01.2016 pari al 17,5%, oltre allo 0.8% per Canone Adm), e non a stimati 'residui della raccolta' (al netto delle vincite erogate ad oggi non inferiori al 70% del giocato), su cui si fonda, nella maggior parte dei casi, la ripartizione dei proventi. Per tale motivo, un numero anche ridotto di apparecchi non letti, nell’arco di una quindicina, può generare pesanti incongruenze fra i compensi rendicontati e quelli effettivamente spettanti agli operatori. Né può valere in generale il principio che, all’atto del ripristino della lettura dei contatori, il conteggio reale venga ripristinato. Si pensi ai casi (frequenti) in cui la corretta lettura dell’apparecchio non avvenga, per malfunzionamento, aggiornamento del produttore, esercizio chiuso etc; un ripristino effettuato ad inizio esercizio solare successivo determinerà una palese discordanza di valori certificati in chiusura dell’esercizio precedente. Ove la lettura non venisse ripristinata (furto, danneggiamento con impossibilità di recupero dei dati etc) il sistema genererà compensi forfettari mai effettivamente percepiti.
E ancora, un apparecchio allocato da un esercizio all’altro in mancanza di lettura, determinerà a danno del primo esercizio l’applicazione del forfait ed a vantaggio del secondo uno ”scarico” di compensi. La maggior parte dei concessionari, solo recentemente, ha previsto l’attuazione di due diverse tipologie di rendicontazione: quella con applicazione del forfait ai fini dell’assolvimento del Preu e quella delle letture effettive (all’ultima data utile) ai fini della determinazione dei compensi della filiera, con la predisposizione del c.d. 25° rendiconto (o rendiconto annuale), da inviarsi a gestori ed esercenti in tempo utile per la corretta rilevazione dei ricavi dell’esercizio precedente. Ma così come per l’esercizio scorso, a maggio inoltrato non risultano ancora inviati, da alcuni concessionari, i rendiconti riepilogativi dell’esercizio 2015. Ulteriori possono essere le cause degli scostamenti, ma finché il sistema informatico di collegamento e rendicontazione non risulterà adeguato ed uniforme sul territorio, continueranno ad insorgere le 'pericolose' anomalie e le conseguenti potenziali contestazioni tributarie.

 

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