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Tar Campania: 'Sala giochi, rispettare regolamento edilizio comunale'

12 settembre 2016 - 11:45

In una sentenza il Tar Campania ribadisce che le sale giochi devono rispettare il regolamento edilizio comunale.

Scritto da Redazione
Tar Campania: 'Sala giochi, rispettare regolamento edilizio comunale'

 

Al Tar Campania si torna a parlare di giochi. Stavolta però a essere al centro della sentenza non è il rispetto dell'ordinanza sugli orari di funzionamento degli apparecchi in vigore da agosto a Napoli, ma quello delle norme del regolamento edilizio comunale di un paese dell'estrema periferia partenopea: Arzano.


In questo caso il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso di una società contro l'ordinanza di demolizione emessa dal sindaco del paese con riferimento alla destinazione a sala giochi di un locale seminterrato. "L’art. 62 del regolamento edilizio comunale nel vietare 'di norma' che i locali al piano interrato possano essere utilizzati a locali di categoria A postula una valutazione 'a monte' da parte dell’ente", si legge nella sentenza.

 

"Assume rilievo, inoltre, l’ulteriore documentazione prodotta dalla difesa dell’ente resistente, dalla quale emerge che i locali de quibus hanno costituito oggetto di approfondimenti istruttori anche da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha rilevato non solo lo svolgimento di attività di sala giochi senza le dovute autorizzazioni ma, soprattutto, che il certificato di agibilità del 2012 era relativo ad un locale di categoria C1; la sala giochi, infatti, può insistere in base al regolamento edilizio comunale su locali aventi categoria A2. Dalla documentazione in atti emerge, altresì, la pericolosità per l’utenza correlata alla valutazione di inidoneità dei locali".
 
"Alcun rilievo può essere riconnesso, infine, al parere favorevole dell’ASL Napoli 2 Nord di compatibilità progettuale in deroga all'art. 65, comma 1, del d. lgs. n. 81 del 2008 ed al certificato di agibilità n. 21 del 2012 e ciò per l’evidente considerazione che i profili inerenti agli aspetti igienico ambientali non sono sovrapponibili né assorbono le valutazioni inerenti alla conformità e legittimità edilizia ed urbanistica di competenza dell’amministrazione comunale e, come sopra esposto, il certificato di agibilità era stato rilasciato per una differente destinazione (C1 e non A ovvero A2). La previsione regolamentare impugnata in via di subordine, peraltro, non reca alcun divieto generalizzato, postulando una valutazione da parte dell’amministrazione comunale che nella fattispecie è stata preclusa dalle modalità con le quali è stata effettuata la radicale trasformazione del fabbricato allo scopo convertirlo ad una destinazione commerciale.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti vanno rigettati in quanto infondati", concludono i giudici.
 

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