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Cassazione: 'Legittima confisca apparecchi da gioco non collegati'

26 luglio 2017 - 11:16

Per la Corte di Cassazione è legittima la confisca apparecchi da gioco non collegati anche se il gestore ha versato il Preu forfettario al concessionario.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Legittima confisca apparecchi da gioco non collegati'

 

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società di gioco contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'ordinanza di ingiunzione e confisca di due apparecchi da gioco privi di collegamento alla rete telematica su cui il concessionario aveva richiesto e percepito il Preu forfettario, "ingenerando il convincimento circa la legittimità dell'esercizio anche in assenza di collegamento".

 

Ad esaminare il caso era la Corte di appello di Napoli la quale aveva evidenziato "che gli apparecchi da divertimento e intrattenimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del Tulps devono essere collegati alla rete telematica mediante la scelta di uno dei concessionari di rete prescelti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che garantisce la lettura dei contatori ai fini della riscossione del Preu, essendo prevista sanzione amministrativa, ai sensi del successivo comma 9, e confisca, ai sensi del successivo comma 9-bis, a fronte dell'esercizio di apparecchi non rispondenti alle prescrizioni, sul territorio nazionale, in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed  associazioni di qualunque specie".
 
 
I giudici di Napoli quindi avevano sottolineato che "in materia di violazioni amministrative, ove rileva la semplice colpa a integrare l'elemento soggettivo dell'illecito, l'errore sulla liceità della condotta può escludere la responsabilità solo quando incolpevole e inevitabile, caratteristiche insussistenti nel caso di specie in cui l'operatore era professionale e qualificato, non avendo mai espresso il concessionario peraltro un convincimento circa la legittimità dell'esercizio in assenza di collegamento, sulla base della documentazione in atti".
 

Per la Cassazione " il giudice del merito ha valutato l'essere il trasgressore un soggetto professionale, che doveva essere consapevole della situazione di irregolarità, ma essendosi anche la corte locale diffusa nel richiamare (ciò che nel ricorso non si ricorda), tra l'altro, che 'il comportamento del concessionario non può essere considerato come discriminante, ... perché non risulta che allo stesso sia mai stata espressamente richiesta una interpretazione della normativa o un chiarimento sulla possibilità di utilizzare la macchina senza collegamento telematico'. La corte indica anche come il
soggetto professionale non avrebbe dovuto 'adeguarsi a un pagamento forfettario che peraltro sapeva non dovuto' (sul punto la corte d'appello richiama succintamente le disposizioni in base alle quali il pagamento forfettario è previsto nel caso in cui apparecchi non trasmettano i dati del contatore di gioco per malfunzionamento, ma non nel caso in cui gli apparecchi non siano collegati, nel qual caso vanno collocati in magazzino)".
 

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