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As.Tro a comuni piemontesi: 'Su distanze no onere a punti vendita'

23 novembre 2017 - 16:44

As.Tro scrive a 20 Comuni del Piemonte per contestare le loro interpretazioni sulla legge regionale.

Scritto da Redazione
As.Tro a comuni piemontesi: 'Su distanze no onere a punti vendita'

Rivarolo Canavese, Grugliasco, Gattico, Veruno, San Raffaele Cimena, Castellamonte, Candelo, Buttigliera d’Asti, Vercelli, La Loggia, San Mauro Torinese, Cassano Spinola, Arona, Gattinara, Ivrea, Agliè, Venaria Reale, Almese, Pinerolo, San Germano Vercellese. Sono le 20 municipalità raggiunte dalla replica dell'associazione As.tro, in cui si contesta l’operato amministrativo dei Comuni che usano Google Map per misurare le distanze, ovvero pongono a carico dei punti vendita l’onere di mappare il territorio.

 

"Non corrisponde a nessuna verità giuridica asseverata l’assunto in virtù del quale l’onere della individuazione dei luoghi sensibili ubicati nel territorio comunale incomba sui punti vendita". Lo sottolinea il presidente dell'associazione Massimiliano Pucci.

"Posto che l’installazione degli apparecchi da gioco lecito all’interno di bar e tabacchi è avvenuta a seguito dell’autorizzazione del Suap (Scia), al medesimo incombe, pertanto, l’obbligo del 'contrarius actus', visto che la legge regionale non dispone la decadenza delle autorizzazioni comunali rilasciate. In via alternativa a detto percorso si prefigura l’obbligo di una specifica comunicazione all’esercente circa l’esito di un’istruttoria amministrativa formale - verificabile - estraibile in copia (ed eventualmente anche impugnabile al Tar in ricorrenza dei presupposti), materializzante l’individuazione dei luoghi sensibili e la misurazione dei percorsi pedonali interdetti, da cui far discendere la contrazione del diritto soggettivo del commerciante. Comprenderete, infatti, che l’esistenza di una evidenza pubblica circa l’ubicazione dei luoghi sensibili e la esatta individuazione dei sovrapposti tratti pedonali interdetti risulta indispensabile anche per individuare l’eventuale area di trasloco dell’attività economica, nonchè per analizzare la percentuale espulsiva che la legge regionale determina (con apparenti finalità di regolamentazione che però potrebbero rivelarsi di fatto abolizioniste e quindi suscettibili di specifica censura in contesti giurisdizionali).

Le misurazioni citate poc’anzi, in quanto non 'normate' da una delibera della giunta regionale (provvedimento attuativo che normalmente ha accompagnato le altre similari normative), non possono che essere effettuate secondo le norme della toponomastica e dell’urbanistica, e quindi necessitano di rappresentazione e formalizzazione carto-grafica vistata dall’ufficio tecnico comunale ed inserita nell’istruttoria della mappatura sopra descritta. 
Questa è la valutazione giuridica effettuata dai tecnici e dai legali della scrivente associazione, già partecipata tanto alle Prefetture (allertate anche in ragione della loro rilevanza gerarchica ex legge n. 689/81), quanto alle istituzioni regionali. Si ribadisce, pertanto, il contenuto della diffida già inoltrata a codesta amministrazione comunale in ordine al tema in oggetto, rappresentando la prontezza della scrivente anche all’attivazione delle competenti sedi giudiziarie, qualora dovesse emergere una conferma circa l’avvenuto distacco tra la prassi adottata dal Comune e il buon andamento della Pa".

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