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Tar Bolzano contro Provincia: 'Vlt, rispettare scadenza licenze'

27 novembre 2017 - 10:56

Il Tar di Bolzano accoglie il ricorso di una sala Vlt contro la riduzione della licenza a 2 anni rispetto ai 5 previsti al momento del rilascio.

Scritto da Fm
Tar Bolzano contro Provincia: 'Vlt, rispettare scadenza licenze'

 


"La Provincia avrebbe dunque dovuto tenere debito conto nello stabilire, nelle impugnate licenze, entrambe emanate dopo il 26 agosto 2016, la scadenza di validità delle stesse, atteso che, ai sensi dell’art. 5bis, comma 1 della L.P. 13.5.1992, n. 13 'l’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza'.
Né, nel caso di specie, appare mitigare gli effetti della suddetta prescrizione il fatto che nell’impugnato provvedimento venga specificato che 'In caso di assenza degli stessi (n.d.r.: id est, di nuovi luoghi sensibili di cui all’art. 5bis, comma 1bis della legge provinciale n. 13/1992) la licenza è automaticamente prorogata a 5 anni'.
Un’interpretazione in tal senso della disciplina di settore (art. 5bis, comma 1bis della legge provinciale n. 13/1992 ed art. 20, comma 4 della L.P. 24.5.2016, n. 10) si prospetterebbe lesiva dei principi di certezza del diritto, del tempus regit actum e della proporzionalità dell’attività amministrativa, con conseguenti profili di dubbia costituzionalità".


Questa la motivazione con cui il Tar Bolzano ha accolto il ricorso per motivi aggiunti presentato da una società di gioco contro Provincia Autonoma e Comune di Bolzano per l'annullamento del provvedimento di autorizzazione alla raccolta di giocate tramite Vlt con mescita di bevande alcoliche e superalcoliche come attività accessoria in una sala dedicata di Bolzano, per soli due anni dalla data del rilascio anziché i cinque previsti dalla normativa in vigore al momento della concessione della licenza.
Secondo i giudici amministrativi l’impugnata licenza va annullata limitatamente a tale prescrizione.
 
 
LA NORMA - La Provincia e il Comune avevano applicato l’art. 20, comma 4 della L.P. 24.5.2016, n. 10, in vigore dall’1.6.2016, in quale dispone che “A causa dell'ampliamento dei luoghi sensibili di cui all'articolo 5bis, comma 1bis, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, per le sale da giochi e di attrazione che non corrispondono più alle presenti norme in vigore le autorizzazioni scadono entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, non sono rinnovabili".
La sentenza del Tar sottolinea che "ciò che viene in contestazione con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 21.2.2017 è la prescrizione di validità di due anni dalla data di emissione”, contenuta nella licenza dd. 13.01.2017, nella quale, nel richiamare l’art. 20, comma quarto, della L.P. n. 10/2016, si afferma che '… entro questo termine deve essere verificata l’eventuale presenza di nuovi luoghi sensibili di cui all’art. 5bis, comma 1bis della legge provinciale n. 13/1992. In caso di assenza degli stessi la licenza è automaticamente prorogata a 5 anni”.
 
 
IL RICORSO - Ritenendo errata la data indicata quale scadenza dell'autorizzazione, "la ricorrente presentava istanza per il 'rilascio di nuova di licenza o la modifica della validità della stessa, indicata erroneamente al 31.12.2015 in luogo del 28.12.2016, ovvero 5 anni dall’entrata in vigore del comma 2bis dell’art. 5bis (della L.P. 13.5.1992, n. 13 - n.d.r.), così come inserito dalla L.P. 15 del 21.12.2011' . Il diniego a tal riguardo opposto dalla Provincia veniva impugnato dinanzi al tribunale che, con sentenza n. 199/2016 del 22.6.2016, stabiliva che il dies a quo per il calcolo del termine quinquennale di validità doveva decorrere dalla data di rilascio, id est dal 20.4.2011 (e con validità fino al 20.4.2016). In seguito ad un tanto, il Presidente della Provincia rilasciava l’autorizzazione dd. 6.10.2016, qui impugnata con il ricorso introduttivo, successivamente sostituita dall’autorizzazione dd. 13.01.2017, anch’essa impugnata nella presente causa con ricorso per motivi aggiunti", si legge nella sentenza.
 

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