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Registro operatori gioco, As.Tro: 'Dubbi su sua attuazione'

11 gennaio 2018 - 11:51

L'associazione As.tro commenta la norma contenuta nella nuova legge di Stabilità sull'introduzione del Registro per gli operatori di gioco.

Scritto da Redazione
Registro operatori gioco, As.Tro: 'Dubbi su sua attuazione'

 "La norma si inserisce nell’ambito della disciplina nazionale sul contrasto al riciclaggio e si focalizza sugli specifici rischi che alcuni profili del gioco lecito possono generare. In particolare il Registro è deputato a condensare tutte le informazioni di segno 'negativo' che caratterizzano le attività di gioco e si prefigge tre finalità: a) ottimizzare il contrasto al riciclaggio nel settore del gioco on line e in tutti quei campi della distribuzione di gioco in cui 'soggetti contrattualizzati' con il concessionario sono tenuti al rispetto e alla messa in pratica delle disposizioni di segnalazione delle operazioni sospette, nonché delle procedure di ostacolo al riciclaggio; b) inserire nell’ambito della verifica di 'onorabilità' contemplata per le licenze di polizia tutte le informazioni relative alle infrazioni al decreto legislativo n. 231/ 2007 (e successive modifiche e integrazioni); c) estendere il livello di allerta anche al profilo del rischio di finanziamento del terrorismo, valutato autonomamente rispetto a quello del riciclaggio.

La norma inserisce altresì una previsione di 'esonero' dalla responsabilità solidale per quei concessionari che si siano prontamente attivati impedendo la reiterazione delle violazioni attraverso la cessazione del rapporto contrattuale, e la immediata segnalazione della stessa all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli".
 
 
Così l'associazione As.tro commenta la norma contenuta nella nuova legge di Stabilità sull'introduzione del Registro per gli operatori di gioco, su cui si è espresso anche il Servizio Bilancio del Senato.
 

"I fenomeni di riciclaggio sul gioco online e sul gioco terrestre distribuito attraverso 'esercenti' direttamente investiti dell’obbligo di rispetto delle procedure anti-riciclaggio (sale dedicate) presuppongono due scenari: un utente che utilizzi il circuito di gioco lecito per il riciclaggio, da ciò derivando la necessità che distributori e concessionari adempiano perfettamente ai rispettivi obblighi per 'respingere' dette pratiche; l’insinuazione di un processo di riciclaggio all’interno di un canale distributivo del gioco lecito, da ciò derivando la necessità che il concessionario mantenga sempre un profilo di 'controllore' sull’operato del proprio distributore, e che altrettanto faccia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sui concessionari", prosegue la nota.
 

"Le modalità di 'alimentazione' del registro sono demandate ad un decreto ministeriale, e quindi allo stato attuale il registro è dormiente, e ciò fa nascere tre ordini di dubbi.
a) in considerazione dell’esistenza già collaudata di banche istituzionali dati preposte sia al contrasto del riciclaggio, sia alla individuazione dei requisiti di moralità necessari per il conseguimento e il mantenimento delle licenze di polizia, una mera 'integrazione di alimentazione' delle stesse avrebbe conseguito il medesimo risultato, rendendolo, per di più, immediatamente fruibile.
b) le 'specialità' del registro, inoltre, (che di fatto si esauriscono nell’intrecciare la tematica del riciclaggio con quella dell’ordine pubblico) quali la consultabilità diretta (ma funzionalmente circoscritta) da parte degli stessi concessionari e del Mef sarebbero state conseguite immediatamente attraverso l’individuazione di procedure di interrogazione telematiche ad hoc.
c) Il costo di un nuovo apparato telematico esiste e non è chiaro chi lo debba sostenere, benché l’Erario si sia 'chiamato fuori' dalla partita, escludendo l’utilizzabilità di Finanza pubblica per tale progetto.
L'ossessione di voler attenzionare il gioco lecito come 'campo privilegiato per il riciclaggio' ha quindi generato l’ennesimo 'topolino', lanciando un’idea di 'estremo rigore' che si ferma al dettato della norma ma che nulla aggiunge alle già vigenti potenzialità di verifica da parte della polizia giudiziaria, e al più introduce il rischio di 'fughe di notizie'.
È evidente, infatti, che se un eventuale 'candidato' a ricoprire l’ennesimo status di 'autorizzato ex articolo 88 Tulps' dovesse ricevere un diniego amministrativo motivato dalla consultazione del registro, ovvero un diniego contrattuale dal concessionario, per la medesima ragione, riceverebbe immediatamente un 'avvertimento' che, magari, l’Autorità Giudiziaria avrebbe preferito non gli giungesse ancora, e soprattutto a sua insaputa", conclude As.Tro.
 

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