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Tribunale Milano: svolta nel caso Corallo, attesa su concessione

12 febbraio 2018 - 14:54

Il tribunale di Milano considera nullo per un vizio procedurale l’avviso di conclusione delle indagini inviato nel 2014 dalla Procura a Francesco Corallo.

Scritto da Sm
Tribunale Milano: svolta nel caso Corallo, attesa su concessione

Possibile svolta nel caso Global Starnet, su cui pende la decadenza della concessione gioco. Il tribunale di Milano ha infatti 'scagionato' Francesco Corallo, socio della società, nell'inchiesta sulla Banca popolare di Milano.

Secondo quanto riferito a Gioconews.it dai legali della società "l'avviso della conclusione delle indagini inviato nel 2014 dalla Procura di Milano a Corallo è stato considerato nullo per un vizio procedurale e con questo anche la richiesta di rinvio a giudizio e l'udienza preliminare. Visto che Corallo non ha mai assunto la qualità di imputato per associazione a delinquere, è inesistente il presupposto della decadenza della licenza".

Per tale motivo la società ha presentato all’Agenzia Dogane e Monopoli una istanza per ottenere l’annullamento della decadenza: "Il tribunale di Milano - dopo aver peraltro pronunciato l'assoluzione con la più ampia formula (il fatto non sussiste) nei confronti di tutti i coimputati (presunti associati) di Francesco Corallo, tra cui Alessandro La Monica, procuratore della società fino al 2013, il cui rinvio a giudizio è stato pure ritenuto espressamente rilevante da codesta Agenzia ai fini della pronunciata decadenza - ha dichiarato la nullità dell'originario provvedimento di conclusione delle indagini, con conseguente nullità 'a casata' di tutti gli atti conseguenti, tra cui espressamente la richiesta di rinzio a giudizio di Corallo", si legge.
Il tribunale di Milano "ha infatti accertato un originario vizio procedimentale, con la conseguenza che giuridicamente Corallo non ha mai assunto la qualità di imputato in ordine alla contestata presunta accusa di associazione a delinquere. Ciò si riverbera inevitabilmente sul provvedimento di decadenza e lo fa ab origine, rendendo inesistente in radice il presupposto applicativo dell'articolo 24, comma 25 del Dl 98/11, sulla base del quale è stata disposta la decadenza". Per questo motivo la società di gioco formula una istanza perchè Adm prenda atto "della radicale inesistenza dei presupposto dell'atto emanato e provveda, nel doveroso esercizio del generale potere di autotutela, al ritiro del medesimo". In caso di omesso ritiro dell'atto, Global Starnet si riserva "di agire in ogni competente sede, anche per il ristoro dei gravissimi pregiudizi subiti".
Ora spetta al Tar Lazio pronunciarsi sulla vicenda della decadenza della concessione.

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