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Tar: 'Apparecchi gioco scollegati, sì a revoca ricevitoria Lotto'

12 marzo 2018 - 11:53

Il Tar Lombardia conferma la revoca della gestione di una ricevitoria Lotto per mancata vigilanza sull'uso di apparecchi da gioco scollegati dalla rete.

Scritto da Fm
Tar: 'Apparecchi gioco scollegati, sì a revoca ricevitoria Lotto'

 

"Come ricordato nelle difese dell’amministrazione, in base all’art. 35 della Legge 1293/57 l’amministrazione può disporre la revoca in via generale ogni qualvolta reputi la violazione commessa di particolare gravità. Il carattere discrezionale della revoca è particolarmente ampio, anche in considerazione della circostanza che la vendita dei generi di monopolio è accompagnata da un regime improntato a una particolare severità in quanto il concessionario è investito di specifiche responsabilità. La precisazione contenuta nel capitolato d’oneri, lungi dal porsi in contrasto con la previsione normativa testè richiamata, evidenzia i comportamenti che possono giustificare, nella loro gravità, il provvedimento di revoca, così consentendo di ricondurre tali ipotesi a quelle previste in termini generali dalla legge. Da un punto di vista sostanziale, appare peraltro evidente che la violazione commessa e la mancata vigilanza circa l’uso degli apparecchi di intrattenimento, rapportata al fenomeno della ludopatia, genera un oggettivo elemento capace di incidere sul rapporto fiduciario che deve persistere per il mantenimento della titolarità della rivendita di generi di monopolio".


Lo evidenziano i giudici del Tar Lombardia nel respingere il ricorso del titolare di una rivendita di generi di monopolio, concessionario di una ricevitoria Lotto, nonché legale rappresentante e socio accomandatario di una società mediante la quale gestisce un bar con annessa attività di esercizio di apparecchi di gioco, nello stesso locale, contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la revoca della gestione della rivendita e della ricevitoria lotto.
 

In precedenza, il Tribunale di Bergamo aveva confermato integralmente l’ordinanza di revoca, "riconoscendo la legittimità della sanzione irrogata al ricorrente ed alla società di cui è il rappresentante legale, rinvenendo sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo al fine di affermare la responsabilità dell’illecito commesso, sottolineando in particolare come il ricorrente, in qualità di gestore del bar presso il quale erano collocati gli apparecchi di intrattenimento, non poteva non essere riconosciuto responsabile per non essersi attivato al fine di impedire il loro utilizzo senza collegamento con la rete telematica, essendo suo preciso onere vigilare l’esistenza del collegamento in rete. In conseguenza di tali avvenimenti, con provvedimento assunto in data 4 dicembre 2017, Adm, richiamata la normativa di cui alla Legge n. 1293/57 e l’art. 16 del capitolato d’oneri espressamente sottoscritto dal ricorrente al momento del conferimento della titolarità della ricevitoria, disponeva la revoca della gestione della rivendita e della ricevitoria".

 

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