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Tar Veneto: 'Conferenza Unificata, intesa giochi non invalida ordinanze'

18 aprile 2018 - 09:44

Il Tar Veneto conferma i limiti orari al gioco di Bassano del Grappa (Vi) e nega che l'intesa in Conferenza Unificata invalidi le ordinanze dei sindaci.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Conferenza Unificata, intesa giochi non invalida ordinanze'

 

"La conclusione dell’intesa raggiunta dalla Conferenza Unificata tra Governo Italiano, Regioni ed Enti Locali in data 7 settembre 2017 (in attuazione dell’art. 1, comma 936 della Legge di Stabilità per il 2016), relativo ad una 'Proposta di riordino dell’offerta del gioco lecito' recante, tra l’altro, la previsione di un orario di apertura degli esercizi in cui si pratica il gioco lecito pari a 10-12 ore giornaliere minime, non può spiegare efficacia invalidante sull’ordinanza impugnata, considerato che l’intesa de qua è, allo stato, priva di valore cogente in quanto non recepita da alcun atto normativo. E invero ai sensi dell’art. 1, comma 936, della Legge n. 208/2015 (cd. 'Legge di Stabilità per l’anno 2016') le intese raggiunte in seno alla Conferenza Unificata devono essere recepite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti: tale decreto ministeriale, a tutt’oggi, non è stato ancora adottato, sicchè la conclusione dell’intesa, recante la 'Proposta di riordino dell’offerta del gioco lecito' (sempre modificabile in mancanza di recepimento), non può determinare l’illegittimità dell’ordinanza impugnata".


Lo sottolinea il Tar Veneto nel respingere il ricorso di alcune società operanti nel gioco contro il Comune di Bassano del Grappa (Vi) per l'annullamento dell'ordinanza del sindaco con la quale è stata approvata la “Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del tulps e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione” che ha modificato l'orario di apertura delle loro attività vigente dalle 10 alle 24, a quello compreso dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 di tutti i giorni.
 

I giudici amministrativi evidenziano che, nel caso di specie, "il Comune resistente ha, in ogni caso, effettuato una congrua istruttoria. I dati forniti dalla locale Ulss nello studio dell’8 giugno 2017, evidenziano che la crescita del fenomeno della ludopatia, definita vera e propria emergenza sociale, ha riguardato anche l’ambito territoriale considerato, risultando dagli atti che oltre l’1 percento della popolazione adulta soddisfa i criteri per la diagnosi di Gap, fenomeno che si stima possa interessare circa 1500-2000 soggetti (giocatori d’azzardo patologici) nel distretto. La circostanza che solo una minima parte di tali soggetti abbia, in concreto, presentato domanda di aiuto o si sia rivolta direttamente al SerD non determina un vizio d’istruttoria, sia perché l’ordinanza ha finalità preventiva (mira a prevenire il dilagare del fenomeno) sia perché il fenomeno della ludopatia tende a restare sommerso ed è connotato da una notevole cifra oscura, in quanto molti soggetti ludopatici, perché provano vergogna o sottovalutano la propria patologia o per altre ragioni, non si rivolgono alle strutture sanitarie e ai servizi sociali.Vanno disattese anche le censure con cui le ricorrenti lamentano il difetto di motivazione e la violazione della libertà d’impresa, delle norme di liberalizzazione delle attività economiche e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza: neppure meritano di essere coltivate le questioni di compatibilità comunitaria prospettate dalle ricorrenti. L’ordinanza, in disparte ogni considerazione in ordine alla sua natura di atto generale, è adeguatamente motivata con riferimento all’esigenza di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo.La libertà di iniziativa economica non è assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 Cost.)".
 
"L’impugnata disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco compulsivo o scommessa – che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni) – appare al Collegio proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza", si legge nella sentenza del Tar Veneto. "Non sussiste alcuna violazione del Decreto Legge 158/2012 e della Legge 23/2014, violazioni di legge in verità solo genericamente prospettate, considerato che tali normative non hanno abrogato l'art. 50 comma 7, del Tuel, che attribuisce al sindaco il potere di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco per esigenze di tutela della salute (Corte Cost. n. 220/2014). L’ordinanza modificativa degli orari non doveva essere preceduta dalla consultazione delle associazioni di categoria, in quanto non prevista come obbligatoria dalla vigente normativa. Insussistente è, altresì, la violazione della L.R.V. n. 6/2015, il cui art. 20 promuove, anzi, interventi degli Enti Locali finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal Gap".
 

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