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Distanziometro a Brunico, CdS: 'Non incide su installazione giochi leciti'

19 marzo 2019 - 17:37

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di un operatore di Brunico contro la decadenza dell'autorizzazione ai sensi della legge provinciale sul gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Distanziometro a Brunico, CdS: 'Non incide su installazione giochi leciti'

"Le disposizioni oggetto del giudizio sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica" e inoltre "non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall’altro, influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate".

Lo afferma il Consiglio di Stato nella sentenza con cui respinge il ricorso che era stato presentato da un operatore di Brunico (Bolzano) contro la sentenza con cui il Tar altoatesino repingeva il ricorso che aveva presentato contro "il provvedimento di decadenza con effetto dal 1° gennaio 2016, per intervenuta scadenza legale, dell’autorizzazione alla gestione della sala giochi e di contestuale diniego di rinnovo nello stesso sito, adottato nel mese di maggio 2016 dall’amministrazione provinciale sul rilievo che la sala giochi era ubicata entro un raggio di 300 m da luoghi c.d. sensibili".

A definirli, l'"’art. 5-bis, comma 1, l. prov. 13 maggio 1992, n. 13 – articolo, inserito dall’art. 1, comma 1, l. prov. 22 novembre 2010, n. 13 – che testualmente recita: «(1) Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011".
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