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Cassazione: 'Gioco con videopoker, reato solo se c'è fine di lucro'

17 giugno 2019 - 10:38

Per la Cassazione si commette reato di gioco d'azzardo solo se si può provare l'effettivo utilizzo di apparecchi 'videopoker' per fini di lucro.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Gioco con videopoker, reato solo se c'è fine di lucro'


"Ai fini dell'accertamento del reato di esercizio di giuochi d'azzardo, è necessaria la prova dell'effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, dell'effettivo svolgimento di un gioco e, qualora si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia potenzialmente utilizzabile per l'esercizio del gioco d'azzardo. Si è inoltre precisato che il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l'apparecchio automatico riproduce un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la
possibile ripetizione di queste ed il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura".

 

Lo ricorda la Corte di Cassazione nella pronuncia con cui annulla la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Cosenza e appellata dagli imputati, condannati alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa per entrambi, perché ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 4, comma 4, I. n. 401 del 1989, per aver esercitato, o comunque, organizzato, in concorso tra loro - la prima quale titolare del bar in cui erano ubicate le apparecchiature elettroniche, il secondo quale proprietario di dette apparecchiature - giochi d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati dall'art. 110 r.d. n. 773 del 1931, cioè i cosiddetti "videopoker".
 
 
Nel caso di specie, evidenzia la Cassazione, "i giudici di merito non hanno fatto buon governo dei principi ora indicati, avendo ritenuto il fine di lucro in re ipsa, trattandosi di
giochi tipo 'videopoker', senza compiere, a tal proposito, alcun accertamento concreto, desumibile, ad esempio, dal valore della posta ovvero dai premi erogabili. La sentenza deve perciò essere annullata con rinvio per colmare la
censurata lacuna motivazionale con rinvio ad altra sezione della Corte di appello
di Catanzaro".
 
 

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