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Gioco illecito, Tar Campania: 'Lecito che i Comuni irroghino sanzioni'

21 agosto 2019 - 09:27

Per il Tar Campania è lecito che i Comuni irroghino sanzioni per infrazioni nella gestione degli apparecchi da gioco, come la sospensione della licenza 86 Tulps.

Scritto da Fm
Gioco illecito, Tar Campania: 'Lecito che i Comuni irroghino sanzioni'

“In virtù degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, si è potuto riscontrare l’esistenza di una pluralità di infrazioni commesse nei due esercizi gestiti dalla società ricorrente, in particolare riguardo al mancato versamento all’Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato delle somme dovute a titolo di prelievo fiscale imposto per l’installazione e la tenuta di ogni singolo apparecchio. È sufficiente questo elemento di irregolarità – che contrasta in pieno con le prescrizioni di cui all’art. 110, comma 6, Tulps - per fondare il presupposto di fatto e giuridico alla base della sospensione”.

 

Lo rileva il Tar Campania nella sentenza con cui respinge il ricorso avanzato dal titolare di licenza per l’esercizio dell’attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici  da gioco sospesa per sei giorni dal Comune di Benevento a seguito di una serie di violazioni amministrative accertate dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Solopaca (Bn) nella gestione di bingo, slot machine, flipper.

 

L’amministrazione comunale, sottolineano i giudici amministrativi, non ha potuto “fare altro che ricondursi agli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, nel dettaglio riportati nei relativi verbali, le cui risultanze sono state fatte proprie nell’adozione del provvedimento impugnato, in considerazione del loro carattere circostanziato ed esaustivo.
Come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza amministrativa, la principale finalità che connota l'elemento della motivazione dell'atto amministrativo è di esternare le ragioni del provvedimento in modo da rendere comprensibile l'iter logico seguito dall'autorità e rendere possibile la difesa delle proprie ragioni al destinatario del provvedimento, rimanendo altrimenti vanificato sia il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione, sia la possibilità di difesa dell'interessato e la possibilità stessa del sindacato giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2019, n. 2520).
Per garantire la piena conoscenza dell’atto lesivo e della sua giustificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, è sempre possibile motivare il provvedimento per relationem.
In questo caso è sufficiente che l'atto sia reso disponibile o che esso possa essere acquisito tramite normale procedimento di accesso ai documenti amministrativi (ex multis, Tar Bologna, Sez. I, 23 aprile 2019, n. 360)”.
 
 
La sentenza infine ricorda che “l’art. 110 Tulps, al comma 10 - come sostituito dall’articolo 1, comma 545, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - chiarisce che: 'Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88'.
È chiaro, quindi, che vi sia la competenza dell’amministrazione comunale ad irrogare la sanzione della sospensione dell’attività, nei limiti previsti dal menzionato art. 110 Tulps, anche qualora non sia ancora intervenuta una sentenza di condanna del giudice ordinario che abbia accertato in via definitiva il compimento dell’infrazione amministrativa, per la semplice considerazione che l’autorità amministrativa, competente al rilascio dell’autorizzazione, deve in ogni tempo disporre anche del potere di controllo e di sanzione – previsti per legge - nei confronti del titolare, laddove abbia riscontrato la commissione di illeciti amministrativi”.
 

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