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New slot: arriva la sospensione cautelare dall'elenco Ries per i gestori inadempienti

16 dicembre 2015 - 10:00

AdM istituisce la sospensione cautelare per i soggetti che perdono i requisiti per l'iscrizione all'Elenco Ries anche in funzione della Stabilità 2015.

Scritto da Ac
New slot: arriva la sospensione cautelare dall'elenco Ries per i gestori inadempienti

 

Cosa succede ai gestori di slot (o esercenti) che risultino inadempienti rispetto al versamento del contributo di Stabilità (la cosiddetta 'tassa sui 500 milioni') introdotto dalla precedente manovra finanziaria? E' la domanda che si pongono da mesi gli addetti ai lavori del comparto, in seguito al grande contenzioso generato dalla rinegoziazione tra operatori di filiera, che è venuta a mancare in molti casi. La risposta potrebbe arrivare da una circolare diramata in questi giorni dai Monopoli di Stato, che dopo aver ricordato – con una nota specifica - come spetti ai concessionari di rete segnalare i soggetti inadempienti all'amministrazione, ha comunicato agli stessi operatori l'istituzione dello status di “sospensione cautelare” per i soggetti che, in generale, risultano non in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Nella circolare di AdM, in particolare, si legge come la sospensione possa essere applicata “in determinate circostanze”, senza scendere nei dettagli: tuttavia l'oggetto del provvedimento, riferito espressamente alla “Legge n.190/2014” (ovvero, la Legge di Stabilità 2015 che ha istituito la tassa sui 500 milioni) e alla cancellazione dall'elenco, lascia intendere lo scopo dell'iniziativa.

COME FUNZIONA LA SOSPENSIONE - In relazione alle posizioni degli iscritti all'elenco  degli operatori new slot, il cosiddetto 'Elenco Ries', istituito dai Monopoli di Stato e la cui iscrizione è obbligatoria per tutti i soggetti che operano all'interno della filiera degli apparecchi da intrattenimento, può avvenire che "l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti normativamente richiesti o di altre irregolarità riscontrate in capo a un soggetto iscritto nel corso delle verifiche poste in essere" dall'Agenzia dei Monopoli, "determinino la necessità dell'avvio del provedimento  di cancellazione" dallo stesso elenco. Per questa ragione, l'Ufficio 12 dei Monopoli che si occupa di questo segmento del gioco, ha deciso - di concerto con le altre Direzioni - di poter ricorrere, "in particolari circostanze", all'istituto giuridico della "sospensione cautelare" (ex. articolo 7, comma 2 della Legge 241 del 1990), nell'ambito del procedimento di cancellazione.
RACCOLTA INIBITA AI SOGGETTI SOSPESI - Al soggetto "sospeso" non sarà consentito, in via temporanea, di svolgere alcuna attività di raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento né potrà essere rilasciato alcun titolo autorizzatorio che riguardi l'esercizio della attività in questione. Questo stato, oltre ad essere visualizzabile sul sito istituzionale, verrà comunicato ai concessionari, secondo le modalità già esistenti, mediante il messaggio telematica 014 del protocollo di comunicazione. I concessionari provvederanno alla sospensione immediata del contratto con il soggetto sospeso in via cautelativa, in attesa di ricevere successive comunicazioni in merito.
BLOCCO ANCHE DELLE COMUNICAZIONI - Oltre al blocco del rilascio dei titoli autorizzatori, sarà altresì inibita sul sistema di controllo Awp e Vlt la ricezione di comunicazioni, ad eccezione di quelle contenenti dati contabili, trasmesse dal sistema del concessionario Awp e Vlt correlate in qualsiasi modo ad un soggetto sottoposto ad uno degli stati previsti di sospensione: durante il suddetto periodo sono inibite altresì le funzionalità disponibili al soggetto iscritto relative al rinnovo ed alla reiscrizione presente nell'area dedicata del sito internet istituzionale, mentre sarà consentito l'utilizzo della funzionalità relativa all'aggiornamento dei dati necessario per regolarizzare la propria posizione nell'elenco.
I relativi procedimenti verranno gestiti dal punto di vista tecnico e amministrativo attraverso nuove e specifiche funzionalità che sono state rese disponibili nel sistema telematico di gestione dell'elenco, come indicato da AdM in una nota inviata agli Uffici territoriali e ai concessionari che gestiscono le reti degli apparecchi.
DURATA ED EFFETTI DELLA SOSPENSIONE - A differenza di quanto avviene per la sospensione adottata in violazione del divieto dei giochi ai minori - che risulta limitata temporalmente per legge da un minimo di un mese fino ad un massimo di tre mesi - per la sospensione cautelare la scadenza va stabilità nel relativo provvedimento essendo la sua durata condizionata al realizzarsi dei particolare adempimenti a carico del soggetto sospeso, che potranno configurare o la revoca della sospensione o la definitiva cancellazione. Qualora il procedimento amministrativo avviato si conclusa con esito favorevole per l'iscritto, il relativo provvedimento di sospensione sarà revocato e il soggetto iscritto ma "sospeso" dovrà essere reintegrato nell'elenco pubblicato, con scomparsa della dicitura "Sospeso in via cautelare" prima applicata. E senza conseguenze permanenti nei cinque anni successivi. I concessionari potranno quindi tornare a intrattenere rapporti contrattuali con lo stesso soggetto e riprendere le attività di raccolta.
Nel caso in cui, al contrario, scaduto il termine fissato il soggetto non abbia sanato la propria posizione, venendo a mancare i requisiti giuridici per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco, si passerà a uno specifico provvedimento di cancellazione che "spiegherà i suoi effetti giuridici per i successivi cinque anni".

 

La sospensione cautelare è stata attivata dai Monopoli a partire dallo scorso 30 novembre 2015.

 

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