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Bplus: Tar Lazio annulla interdittiva antimafia, nessun collegamento tra proprietà e criminalità

10 maggio 2015 - 08:44

“Il Collegio, preliminarmente, dichiara improcedibile la domanda tesa ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Prefetto di Roma in relazione al mancato aggiornamento dell’informativa interdittiva antimafia adottata il 24 settembre 2012, a fronte delle reiterate istanze di riesame avanzate dalla società. Ciò in quanto, con provvedimento della Prefettura di Roma, il Prefetto ha affermato che nei confronti della società persiste la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D.lvo 6 settembre 2011 n. 159 e, quindi, l’inerzia è stata superata dall’adozione di tale atto. Nel merito il ricorso è fondato e, quindi, va accolto in parte”.

Scritto da Sm
Bplus: Tar Lazio annulla interdittiva antimafia, nessun collegamento tra proprietà e criminalità

È quanto deciso dal Tar Lazio in merito al ricorso del concessionario di giochi Bplus contro la Prefettura di Roma circa l’illegittimità del silenzio tenuto dal Prefetto di Roma in relazione al mancato aggiornamento dell’informativa interdittiva antimafia adottata il 24 settembre 2012, dopo reiterate istanze di riesame avanzate dalla società interessata e per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Roma, con cui il Prefetto ha affermato che nei confronti della società "persiste la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa" ed ha confermato il provvedimento di amministrazione straordinaria.

 

 

INTERDITTIVA ANTIMAFIA- Secondo i giudici “relativamente al provvedimento interdittivo prot. 280766 dell'1.12.2014, va rilevato che lo stesso risulta motivato con riferimento alla relazione della Guardia di Finanza del 15 settembre 2014, ove sarebbe contenuto un ‘excursus’ degli avvenimenti che "… nell'arco di un trentennio, hanno riguardato le attività di -OMISSIS- e del padre -OMISSIS- ...", ed emergerebbero "… gli stretti rapporti intercorrenti tra la famiglia -OMISSIS- con esponenti della criminalità organizzata ...".

Nella sentenza si specifica che “Gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, configurandosi un quadro indiziario complessivo dal quale si desume l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata e che, dunque, ciò che deve essere provato non è l'intervenuta infiltrazione mafiosa, ma solo la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il pericolo di ingerenza. Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato in data 01.12.2014, il Prefetto di Roma ha adottato il provvedimento n. 280766 persistendo la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D. Lgs. vo 6 settembre 2011, n. 159. Inoltre, permanendo le ragioni poste a fondamento del provvedimento n. 181014 del 07.08.2014 con il quale è stata disposta la misura della straordinaria e temporanea gestione della società ai sensi dell'art. 32, comma 10 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con Legge 11.08.2014, n. 114 è stato consentito agli amministratori straordinari di completare il percorso avviato per il corretto esercizio dell'attività concessoria”.

ELEMENTI NON SUFFICIENTI - E il Collegio “ritiene che gli elementi evidenziati nel provvedimento impugnato e le circostanze dedotte in giudizio dalla difesa erariale non siano sufficienti a supportare l’informativa interdittiva contestata”. Infatti “nel provvedimento impugnato sono indicati ulteriori elementi che non appaiono sufficienti a sostenere l’informativa interdittiva, alla luce della tassatività delle fonti utilizzabili al riguardo di cui all'articolo 84 del codice antimafia e della circolare del Ministero dell’Interno del febbraio 2013, punto 3, intitolato ‘Valutazione delle situazioni indizianti’, ove si chiarisce come il giudizio di ‘qualificata possibilità’ che il Prefetto è chiamato ad effettuare deve essere basato su elementi dotati di ‘concretezza e significatività’. Alla luce di tali fonti, in primo luogo, non assumono particolare rilievo i profili inerenti ai reati fiscali asseritamente addebitati al precedente procuratore della Società (-OMISSIS-), per i quali, peraltro, l’interessato non risulta essere stato rinviato a giudizio. Ciò vale anche per la citata ‘rogatoria internazionale’, in cui -OMISSIS- è coinvolto come persona ‘informata sui fatti’ (ossia, come teste). Non appare risolutiva neanche la circostanza inerente alla pendenza dell'indagine avviata a Milano, conclusa con richiesta di rinvio a giudizio, considerando che (diversamente da quanto rappresentato nel provvedimento impugnato) il capo di accusa nei confronti di -OMISSIS- non attiene al reato di riciclaggio, ma a quello di associazione a delinquere semplice”. Ad ogni modo, “dai capi di imputazione non risultano emergere contatti del -OMISSIS- con la criminalità organizzata, né accuse di riciclaggio imputate allo stesso. In sostanza, dal procedimento penale inerente alla concessione di finanziamenti cd ‘facili’ non avrebbero potuto trarsi elementi idonei a supportare l’informativa antimafia impugnata”. Quindi “una richiesta di rinvio a giudizio per associazione a delinquere ex art 416, commi 1 e 2, c.p., finalizzata alla commissione di reati comuni (quali, nel caso di specie, la commissione di reati di infedeltà patrimoniale ex art. 2635 cc), non appare idonea, di per sé, a supportare, ai sensi dell'art 84 del codice antimafia, l'adozione dell'informativa interdittiva”. Infine, “ai fini dell’adozione dell’informativa interdittiva impugnata, non assume particolare rilievo neanche l’asserita commistione tra la Società -OMISSIS- ed alcuni soggetti con essa contrattualizzati (in particolare, tredici imprese indicate nel provvedimento contestato, a fronte dei circa trentaduemila esercenti e gestori contrattualizzati da -OMISSIS-)”.

L’ALBO DEGLI OPERATORI NEW SLOT – I giudici sottolineano anche che “i soggetti indicati nell’informativa interdittiva impugnata (a eccezione di due imprese che non risultano contrattualizzate con -OMISSIS-), sono iscritti nell'albo dei terzi raccoglitori”. A “tale albo - istituito, gestito e controllato da Adm -, possono essere iscritti coloro che abbiano idonei requisiti soggettivi morali dei quali debbono essere in possesso gli imprenditori e le persone giuridiche che stipulano contratti con i concessionari di gioco, siano essi i cd "gestori" (titolari degli apparecchi da gioco) ovvero i cd "esercenti" titolari dei locali commerciali ove sono allocati gli apparecchi (Bar, Pub, etc.)”. In sostanza, “i concessionari (tra cui -OMISSIS-) verificano la permanenza dell'iscrizione all'albo dei soggetti contrattualizzati e devono solo verificare se i soggetti contrattualizzati siano iscritti nel suddetto elenco”. Nel caso specifico, ad eccezione di due imprese non è contestato che i soggetti (11) indicati nell’informativa interdittiva impugnata siano iscritti nel citato elenco e, “quindi, si presume che essi siano in possesso sia della certificazione antimafia che delle licenze di P.S., e che (a parere di Adm) non sussistano ragioni per disporne la cancellazione dal medesimo elenco. Non appare reprensibile, quindi, che il concessionario -OMISSIS- abbia fatto affidamento sulle risultanze del citato elenco al fine di mantenere in essere i contratti con i soggetti indicati, essendo gli stessi iscritti all'albo e, quindi, (almeno in teoria) in possesso di certificazione antimafia e di licenza di Ps. Conseguentemente, tale circostanza non appare idonea per sostenere un pericolo di infiltrazione malavitosa. Per quanto concerne la gestione della Società, le indagini fiscali aventi ad oggetto il regolare pagamento di imposte e tasse, e le presunte irregolarità di fatturazione relative alla sponsorizzazione di una società poi fallita (-OMISSIS-), va considerato che trattasi di circostanze che non assumono rilievo decisivo ai fini dell’adozione di una informativa interdittiva antimafia”.

RESPINTA DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEL COMMISSARIAMENTO - Per quanto concerne il provvedimento di commissariamento, “va rilevato che il provvedimento di commissariamento del 07.08.2014 è stato ritenuto legittimo con sentenza del TAR Lazio n. 12437/2014, essendo stati ritenuti validi gli elementi posti a base dello stesso, affermando che "il mancato rispetto degli impegni assunti, unitamente all'indagine penale nella quale è coinvolto -OMISSIS- per i finanziamenti erogati dalla B.P.M in favore della società -OMISSIS-, si configuri come una di quelle "situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria" in presenza delle quali il primo comma dell'art. 32 prevede la possibilità di adottare un provvedimento di commissariamento" (pag. 93) … "l'adozione della misura della gestione straordinaria e temporanea della società -OMISSIS- risulta giustificata dalla presenza di una grave situazione anomala costituita dal fatto che la società dal 29 maggio 2014 ha uniteralmente interrotto le operazioni concordate con l'Amministrazione dell'Interno, non permettendo l'esercizio delle funzioni di controllo previste dal protocollo di legalità" (pag. 108). Il Collegio, non ha motivo di discostarsi da tale orientamento anche nel caso di specie, rilevando, peraltro, che a pagina 11 dell’atto impugnato, il Prefetto di Roma si è limitato ad affermare (in relazione al commissariamento) che “permangono le ragioni poste a fondamento del provvedimento n. 181014 del 07/08/2014, che si intende confermato …”. In sostanza, l’Amministrazione resistente, in relazione al commissariamento, si è limitata ad operare una mera conferma della decisione precedentemente assunta (e già sottoposta al vaglio del giudice amministrativo) e, quindi il Collegio ritiene che la domanda di annullamento del provvedimento di commissariamento debba essere respinta”.

 

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