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Tar Brescia: "Legittimo sospendere licenza ad esercizi con apparecchi da gioco non conformi"

10 dicembre 2013 - 09:09

Il tribunale amministrativo di Brescia ha respinto il ricorso di un esercente contro la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande disposta per sette giorni dalla polizia locale, per la presenza di macchine elettroniche da gioco, cosiddette 'mangiasoldi', ritenute non conformi.

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Brescia: "Legittimo sospendere licenza ad esercizi con apparecchi da gioco non conformi"

 

 

I MOTIVI DEL RICORRENTE - Cinque i motivi addotti dal ricorrente: "incompetenza per violazione dell’art. 110 T.U. 18 giugno 1931 n° 773, perché l’atto sarebbe a suo dire di competenza del sindaco"; "violazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n° 241, perché l’avviso di inizio del procedimento non indicherebbe amministrazione competente, responsabile di procedimento, data di sua conclusione e luogo ove accedere agli atti"; "eccesso di potere per falso presupposto, perché le macchinette in questione, ritrovate con la centralina elettronica scollegata in modo da impedire all’amministrazione di controllare le giocate effettuate sarebbero state in realtà apparecchi rottamati non in uso"; "violazione dell’art. 110 TULPS, perché a suo dire la sanzione irrogatagli potrebbe sospendere la licenza solo in caso di condanna penale"; "violazione dell’art. 3 l. 241/1990, perché non vi sarebbe motivazione sull’entità della sospensione in concreto irrogata, da commisurare entro un minimo e un massimo".

 

LE RAGIONI DEL TAR - I giudici del Tar di Brescia hanno respinto tutte le motivazioni addotte dall'esercente: "Il primo motivo è infondato in fatto, atteso che, come precisato nella relazione della p.a. 17 ottobre 2007, nel caso concreto le funzioni di polizia locale del sindaco di Presezzo sono state delegate –con atto nella specie non contestato- al responsabile unico presso il Consorzio di cui l’ente stesso fa parte, ciò che per inciso appare indispensabile per il corretto funzionamento di esso. Parimenti infondato è il secondo motivo dato che, come risulta a semplice lettura della legge, le indicazioni eventualmente omesse dall’avviso di inizio del procedimento sono offerte da norme suppletive della legge stessa. Il terzo motivo è a sua volta infondato in fatto, poiché, come risulta dal verbale 20 agosto 2007 dei C.C. di Ponte San Pietro, il titolare dell’esercizio, al momento del controllo, giustificò l’irregolarità ritenendola accidentale, ma non fece cenno alcuno alla citata 'rottamazione', che quindi appare secondo logica una giustificazione concepita a posteriori. Infondato è anche il quarto motivo, dato che il combinato disposto dei commi 9 e 10 TULPS, ancora una volta a semplice lettura, ricollega la sanzione di che trattasi proprio alle violazioni amministrative, fra cui quella contestata. Da ultimo, è infondato anche il quinto motivo. Va premesso che le macchine elettroniche da gioco del tipo per cui è causa sono notoriamente oggetto di stretto controllo da parte dell’autorità, in quanto possibili cause di condotte pericolose e antisociali in modo grave, come la ludopatia. In tali termini, la condotta, anche solo colposa, di chi renda impossibile il controllo in parola rendendo non operante il relativo meccanismo va qualificata di per sè come a sua volta grave e meritevole della sanzione indicata".

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