Tar Puglia: "Illegittima revoca autorizzazione sala gioco a semplici indagati"
Non si può revocare l'autorizzazione per l'apertura di una sala giochi se a carico del titolare risultano solo pendenze penali - indagini in corso o deferimenti - ma non condanne. A stabilirlo una sentenza del Tar Puglia, che ha accorso il ricorso di un gestore che si era visto chiudere il locale dalla Polizia comunale e amministrativa del Comune di Gallipoli per il timore che potesse abusare della licenza e non in possesso della buona condotta richiesto dall’art.11 2° comma ai fin della titolarità delle autorizzazioni di polizia” in quanto deferito all’Autorità Giudiziaria per esercizio del gioco d’azzardo aggravato e inoltre sottoposto a procedimento penale per l’esercizio del gioco d’azzardo mediante utilizzo di videopoker.
Scritto da Redazione GiocoNews
La Prefettura di Lecce aveva quindi richiesto che la licenza ove concessa venisse revocata “ai sensi dell’art.19 comma 4 del DPR 616/1977 per esigenze di pubblica sicurezza”.
ECCESSO DI POTERE - Una motivazione duramente contestata dal gestore, che era quindi ricorso in giudizio per "Eccesso di potere – carenza istruttoria e motivazionale – violazione dei generali principi in materia di procedimenti di secondo grado – sviamento – incompetenza – violazione degli artt. 13,14 e 15 L.121/1981 – violazione art.54 d.lgs. n.267/2000. Eccesso di potere per difetto dei presupposti – violazione e falsa applicazione dell’art.11 Tulps". I giudici della prima sezione del Tar di Lecce gli hanno dato ragione,"non risultando, a carico del ricorrente, alcuna condanna o alcuna misura di sicurezza personale", poiché "la mera sottoposizione dell’interessato a un’indagine penale possa comportare ex se la perdita del requisito della buona condotta, dovendo quest’ultima essere valutata in concreto e in relazione alla prevedibilità ragionevole circa l’abuso dell’autorizzazione".
CASI LEGITTIMI - Secondo l’art. 11 del R.D. 773/1935 a cui fa riferimento la sentenza, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: "a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta”. Tutte condizioni non presenti nel caso in esame.