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Tar Puglia: "Illegittima revoca autorizzazione sala gioco a semplici indagati"

07 febbraio 2014 - 10:11

Non si può revocare l'autorizzazione per l'apertura di una sala giochi se a carico del titolare risultano solo pendenze penali - indagini in corso o deferimenti - ma non condanne. A stabilirlo una sentenza del  Tar Puglia, che ha accorso il ricorso di un gestore che si era visto chiudere il locale dalla Polizia comunale e amministrativa del Comune di Gallipoli per il timore che potesse abusare della licenza e non in possesso della buona condotta richiesto dall’art.11 2° comma ai fin della titolarità delle autorizzazioni di polizia” in quanto deferito all’Autorità Giudiziaria per esercizio del gioco d’azzardo aggravato e  inoltre sottoposto a procedimento penale per l’esercizio del gioco d’azzardo mediante utilizzo di videopoker.

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Puglia: "Illegittima revoca autorizzazione sala gioco a semplici indagati"

 

 

La Prefettura di Lecce aveva quindi richiesto che la licenza ove concessa venisse revocata “ai sensi dell’art.19 comma 4 del DPR 616/1977 per esigenze di pubblica sicurezza”.

 

ECCESSO DI POTERE - Una motivazione duramente contestata dal gestore, che era quindi ricorso in giudizio per "Eccesso di potere – carenza istruttoria e motivazionale – violazione dei generali principi in materia di procedimenti di secondo grado – sviamento – incompetenza – violazione degli artt. 13,14 e 15 L.121/1981 – violazione art.54 d.lgs. n.267/2000. Eccesso di potere per difetto dei presupposti – violazione e falsa applicazione dell’art.11 Tulps". I giudici della prima sezione del Tar di Lecce gli hanno dato ragione,"non risultando, a carico del ricorrente, alcuna condanna o alcuna misura di sicurezza personale", poiché "la mera sottoposizione dell’interessato a un’indagine penale possa comportare ex se la perdita del requisito della buona condotta, dovendo quest’ultima essere valutata in concreto e in relazione alla prevedibilità ragionevole circa l’abuso dell’autorizzazione".


CASI LEGITTIMI - Secondo l’art. 11 del R.D. 773/1935 a cui fa riferimento la sentenza, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: "a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta”. Tutte condizioni non presenti nel caso in esame.

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