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Stanleybet, Tar Parma respinge ricorso: "Concessione statale è presupposto imprenscindibile per operare in Italia“

17 aprile 2014 - 07:40

La qualità di concessionario costituisce presupposto imprescindibile, laddove stabilisce che la licenza può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva, appunto, la possibilità di svolgere l’attività suddetta. Con queste motivazioni, già fatte proprie da una sentenza del Consiglio di Stato dello scorso novembre e da recenti pronunciamenti di vari tribunali amministrativi, il Tar Parma ha respinto il ricorso presentato da un  centro trasmissione dati operante per conto della Stanleybet contro il diniego della Questura di Parma  alla richiesta di rilascio della licenza di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di intermediazione telematica nella raccolta di scommesse.

Scritto da Fm
Stanleybet, Tar Parma respinge ricorso: "Concessione statale è presupposto imprenscindibile per operare in Italia“

 


LA VICENDA - Il ricorrente aveva richiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di booking nel settore delle scommesse sportive e di altro genere,  dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla legge.  Ma se l'era vista respingere dal Questore, in quanto “titolare della licenza ex art. 88 del Tulps per la raccolta delle scommesse per conto del concessionario Sarabet – Lottomatica ma non per la raccolta e la trasmissione dei dati relativi alle scommesse gestite ed organizzate dalla Stanleybet Malta Limited“. Priva, fra l'altro, della concessione o dell'autorizzazione dei ministeri  “o di altri enti o soggetti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzare e gestire le scommesse”. In virtà di ciò, la Questura di Parma vietava al centro trasmissione dati la prosecuzione dell’attività di intermediazione ordinandone l’immediata cessazione.

 

IL RICORSO – Il ricorrente ha impugnato il provvedimento “deducendo la violazione degli artt. 7, 8, 10 e 10 bis della L. n. 241/1990, per omessa comunicazione tanto dell’avvio del procedimento, quanto del preavviso di diniego, la violazione della disciplina normativa in materia di scommesse sportive (artt. 11, 12, 86, 88, 92 e 131 del TULPS e art. 4 della L. n. 401/1989), nonché, del Trattato CE in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi (artt. 43 e 49)“.

 

LA SENTENZA – Motivazione infondata per i giudici amministrativi, che pur condividendo in astratto gli invocati principi giurisprudenziali, ricordano che “trattandosi di procedimento avviato su istanza di parte, l'avviso di cui all'art. 7 della legge  241/90 non era necessario (cfr. ex multis T.A.R. Napoli Campania, sez. IV 20 marzo 2012 n. 1374)” (TAR Lombardia, Milano, 10 gennaio 2013, n. 68)“.  L’impugnato diniego, prosegue il collegio,  si è reso necessario "in ragione del difetto in capo al richiedente dei necessari requisiti", quindi "comporta il superamento della dedotta omissione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 trovando applicazione, nel caso di specie, l'art. 21 octies della medesima fonte normativa posto che, trattandosi di attività doverosa e vincolata, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto stabilito (ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 10 aprile 1913, n. 1903)".

 

VIOLAZIONE DEL TRATTATO CE? - Altro oggetto del contendere, la violazione degli artt. 11, 12, 88, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931, dell’art. 4 della L. n. 401/1989 e degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, nonché, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. A questo proposito, il ricorrente, a sostegno delle proprie doglianze, "allega che la Corte di Giustizia della Comunità Europea avrebbe ricondotto l'attività di trasmissione dati al concetto di 'servizi' e da tale qualificazione deriverebbe l’illegittimità, per contrasto con l’ordinamento comunitario, della normativa nazionale laddove inibisce l’attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa in assenza di concessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato poiché, in tal modo, si determinerebbe una restrizione alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi riconosciute e tutelate dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE“.


AMMESSE LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ DI STAZIONAMENTO - Nulla da fare anche in questo caso. Richiamando la sentenza CGCE, c 338-04 Placanica, (che il ricorrente richiama a sostegno della propria tesi), per i giudici  "il divieto imposto da uno Stato membro all’esercizio di una attività di accettazione e trasmissione di proposte di scommesse in assenza di concessione costituisce, in astratto, una violazione dei principi di cui agli artt. 43 CE e 49 CE. Deve, tuttavia, rilevarsi che la stessa sentenza ritiene compatibili con i superiori principi comunitari la previsione di talune restrizioni a titolo di misure derogatorie, nei sensi di cui agli artt. 45 CE e 46 CE, demandando al sindacato del giudice nazionale la valutazione circa la proporzionalità e ragionevolezza della limitazione imposta“. Il diritto comunitario ammette "limitazioni alle libertà riconosciute dagli artt. 43 e 49 CE ai sensi degli artt. 45 e 46 CE alla sola condizione che trovino giustificazione in motivi imperativi".

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