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Tar Lombardia: "Bookmaker estero può operare in Italia senza licenza, se autorizzato nel suo Paese"

30 settembre 2014 - 07:32

In base alla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato il bookmaker residente all’estero e in possesso delle autorizzazioni previste nel suo Paese può operare sul territorio italiano senza doversi munire della concessione e della licenza previste dall’ordinamento nazionale in applicazione del principio generale di diritto comunitario dell’equivalenza. Con questa motivazione, il Tar Lombardia  ha accolto 'provvisoriamente' il ricorso presentato dal titolare di un Ctd per l'annullamento del decreto del Questore di Como che ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di raccolta scommesse su eventi sportivi e di altro genere per conto di LBGroup Ltd, LBCasinò Ltd e LBPoker Ltd di San Gwann (Malta).

Scritto da Fm
Tar Lombardia: "Bookmaker estero può operare in Italia senza licenza, se autorizzato nel suo Paese"

 


LA DIFESA DEL CTD - Per gli avvocati del titolare del Ctd, che hanno ricordato come il provvedimento impugnato sia stato motivato con l’assenza della concessione amministrativa e della autorizzazione previste dal Tulps in capo al ricorrente,"la sua attività si limiterebbe a mettere a disposizione del pubblico i servizi e le tecnologie necessarie per l’inoltro delle scommesse ai bookmaker aventi sede all’estero. Inoltre, questi ultimi organizzerebbero le risorse disponibili, gestendo le quote, incassando direttamente le poste e pagando le vincite, assumendo dunque il totale rischio d’impresa". La difesa ha inoltre ribadito che il ricorrente, infine, "sarebbe del tutto estraneo a tali attività come emergerebbe da contratto depositato presso la Questura; che in relazione alla peculiarità del rapporto in questione egli non potrebbe essere considerato come un intermediario delle scommesse effettuate dalla clientela".


LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Secondo i giudici amministrativi la domanda dell'operatore va accolta provvisoriamente, "riservata restando ogni diversa statuizione da parte della Sezione nel contraddittorio delle parti in causa. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8.10.2014", ritenendo che "in base alla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato il bookmaker residente all’estero e in possesso delle autorizzazioni previste nel suo Paese può operare sul territorio italiano senza doversi munire della concessione e della licenza previste dall’ordinamento nazionale in applicazione del principio generale di diritto comunitario dell’equivalenza; che il processo verbale di verifica richiamato nel provvedimento impugnato ha dato atto della sola carenza dell’autorizzazione amministrativa e della licenza prevista dall’art. 88 del Tulps; che non constano, pertanto, esistenti esigenze di ordine pubblico e di sicurezza, sul fondamento delle quali si giustificherebbe un intervento da parte della Questura; che si configura il grave pregiudizio, essendo stata sospesa l’attività in atto da quasi tre anni".

 

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