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Tar Milano: "Legittimi lavori edilizi in sala scommesse di via Cimarosa"

20 novembre 2014 - 10:42

Dopo le controverse sentenze del Tar Lombardia sulla chiusura per motivi di interesse pubblico la sala scommesse di via Cimarosa, in quel di Milano, torna sotto la lente dei giudici amministrativi per questioni di edilizia. I togati meneghini hanno infatti accolto il ricorso di una società immobiliare che si era vista revocare dal Comune il permesso di svolgere lavori di ristrutturazione nel locale.

Scritto da Fm
Tar Milano: "Legittimi lavori edilizi in sala scommesse di via Cimarosa"

 

 

"L’attività edilizia - si legge nel ricorso - era volta alla sistemazione dei locali per l’esercizio, nei medesimi, dell’attività di accettazione di scommesse sportive e ippiche, attività peraltro assentita sia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sia dal Questore della Provincia di Milano. Con provvedimento del 18.4.2014, il Comune di Milano – Settore Sportello Unico per l’edilizia, annullava in autotutela i titoli edilizi formatisi per effetto della presentazione delle Scia e contestualmente ordinava il ripristino dello stato dei luoghi".

 

IL RICORSO - I ricorrenti hanno quindi presentato domanda di sospensiva, per "eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà, sviamento e incompetenza per insussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento dei titoli, mancata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, violazione del principio di affidamento, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà sulla legittimità dei titoli edilizi ottenuti".

 

IL PARERE DEI GIUDICI - La motivazione addotta dal Comune, per giustificare l’annullamento dei titoli edilizi, secondo i giudici non appare convincente. "In materia di legittimazione all’esercizio dell’attività edilizia deve essere richiamato il prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’Amministrazione comunale è certamente chiamata allo svolgimento di un’attività istruttoria per accertare la sussistenza del titolo legittimante, anche se all’Ente pubblico spetta soltanto la verifica, in capo al richiedente, di un titolo sostanziale idoneo a costituire la posizione legittimante, senza alcuna ulteriore e minuziosa indagine che si estenda fino alla ricerca di eventuali fattori limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità dell’immobile, allegato da chi presenta istanza edilizia".
Nel caso di specie, "l’esistenza di un contenzioso civile fra il Condominio e un condomino, tuttora pendente nel primo grado di giudizio, non appare di per sé ragione sufficiente per escludere l’intervento edilizio, visto anche che l’Amministrazione non individua – salvo che per un particolare profilo che sarà esaminato in seguito – altri elementi di contrasto delle SCIA presentate con la normativa urbanistica e edilizia".

 

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