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Bplus, Tar Lazio: "Concessionari possono accedere a documenti sul contenzioso con Adm"

14 gennaio 2015 - 10:26

Il fatto che le ricorrenti operino nello stesso mercato di Bplus a renderle portatrici di un interesse qualificato, pertinente ad una 'situazione giuridicamente rilevante', alla cui tutela, in sede giudiziale o stragiudiziale, risulta strumentale l'esercizio del diritto di accesso. Con questa motivazione, il Tar Lazio ha sancito il diritto degli operatori del settore slot di chiedere l'accesso ai documenti relativi alla posizione di Bplus nel noto contenzioso con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli concernenti la prosecuzione dell’attività all’indomani della revoca del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della procedura selettiva del 2012.

Scritto da Redazione GiocoNews
Bplus, Tar Lazio: "Concessionari possono accedere a documenti sul contenzioso con Adm"

 

I giudici amministrativi romani hanno così accolto il ricorso presentato da Acadi, associazione che riunisce i concessionari Cirsa, Codere, Hbg, Sisal e Snai, contro la prosecuzione da parte di Bplus della raccolta di gioco a condizioni privilegiate nonostante la mancata sottoscrizione della nuova convenzione.

 

IL RICORSO - "Per quanto noto alle ricorrenti, la società era stata raggiunta da una informativa prefettizia, relativa a possibili infiltrazioni di tipo mafioso", si legge nel ricorso.
"Alla società è stato tuttavia consentito di proseguire nella propria attività, sulla base, a quanto è dato sapere, di precise condizioni per la prosecuzione. Nel frattempo, è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4371/2013 che, in accoglimento del ricorso proposto da Bplus, ha affermato l’ultrattività delle vecchie concessioni per coloro che si sono avvalsi della facoltà prevista dal d.n. n. 39/2009, per un periodo pari a quello di durata della nuova concessione. Tale decisione, secondo le ricorrenti, dovrebbe operare nei confronti di tutti gli ex concessionari che hanno aderito a quanto previsto dall’art. 21, comma 7, d.l. n. 78/2009".

 

DIRITTO DELLE RICORRENTI - Un ricorso accolto dal Tar Lazio, poiché "Pur essendosi costituita in giudizio, la società Bplus non ha nemmeno rappresentato particolari esigenze di riservatezza che possano frapporsi a quelle ostensive delle ricorrenti", e poiché c'è "un nesso evidente tra i documenti richiesti e il diritto delle ricorrenti a difendere (eventualmente anche in giudizio) la propria quota di mercato, o, comunque, il loro diritto alla parità di trattamento", l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve esibire gli atti richiesti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

 

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