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Scommesse, Tar Sicilia: "Inadempimento versamenti basta a revocare concessione"

20 gennaio 2015 - 12:16

Il mancato pagamento delle somme dovute è sufficiente a far scattare la revoca della concessione. Con questa motivazione, il Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato da un'agenzia ippica contro il Coni e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per il provvedimento con il quale è stata comunicata la decadenza e/o revoca, per inadempimento, delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive.

Scritto da Redazione GiocoNews
Scommesse, Tar Sicilia: "Inadempimento versamenti basta a revocare concessione"

 


IL RICORSO - Secondo l'agenzia ippica, titolare di tre concessioni ubicate a Messina e Palmi, "la diffusa crisi che attraversa il settore delle scommesse sportive ha determinato in capo agli operatori difficoltà di pagamento sia delle imposte dovute ai sensi del D. Lgs. 504/1998, sia del cosiddetto 'minimo garantito' offerto in sede di gara al concedente ai fini dell’aggiudicazione della concessione, in misura sganciata dal volume di raccolta delle scommesse. Tale crisi sarebbe imputabile, per un verso, alla concorrenza proveniente da operatori stranieri, non sottoposti alle regole dell’ordinamento italiano, e per altro verso, al fatto che le previsioni ufficiali sulle quali erano impostate le gare per l’assegnazione delle concessioni si sono poi dimostrate assolutamente irreali. A comprova del peculiare stato in cui versano gli operatori delle scommesse sportive, la società richiama i provvedimenti con i quali il Ministero delle Finanze ha, da una parte, sospeso fino al 15 dicembre 2001 il termine di versamento dell’imposta unica di cui al D. Lgs. 504/1998 (v. decreto del 28 maggio 2001) e, dall’altra parte, proposto l’adozione del D.L. 452 del 28 dicembre 2001 (convertito in Legge 16/2002) con il quale (tra l’altro) è stata affidata ad un successivo decreto interministeriale la riduzione equitativa della misura del corrispettivo minimo garantito gravante sui concessionari delle scommesse sportive, salvo comunque il loro diritto di recedere dalle convenzioni".

 

ADESIONE AL CONDONO - La società esponente dichiara di "aver aderito al condono previsto dall’art. 8, co. 2, della L. 289/2002, relativo proprio alle pendenze debitorie dei 'minimi garantiti' concernenti gli anni 2000 e 2001. Ma, nonostante tale regolarizzazione, afferma di non essere stata ammessa dal Coni alla sottoscrizione delle nuove convenzioni accessive alle concessioni, per mancanza della documentazione richiesta”. Nonostante ciò, il Coni aveva disposto la decadenza e la revoca della concessione "per inadempimento agli obblighi di pagamento di cui agli articoli 3, 4 e 6 del decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto del 2 agosto 2002 (in particolare, quote di prelievo maturate al 15.06.2002, e prima rata delle integrazioni dovute a titolo di minimo garantito per gli anni 2000/2001). Successivamente ha interrotto il segnale ed impedito la prosecuzione dell’attività di raccolta delle scommesse sportive".


LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Per la sezione di Catania tale ricorso va respinto in quanto infondato. Le censure esposte dal ricorrente risultano infondate "in quanto l’art. 5 bis della L. 265/2002 ha sospeso il decreto interministeriale solo fino al 31 gennaio 2003, mentre l’atto impugnato è stato emesso alcuni mesi dopo, il 12 maggio 2003; inoltre, la sospensione del medesimo decreto disposta in via cautelare da questo Tar ha riguardato solo la clausola che imponeva agli operatori di accettare le nuove condizioni economiche senza riserva o salvezza delle azioni giudiziarie instaurate o instaurande: non risultano quindi inibite da alcuna pronuncia giurisdizionale le disposizioni con le quali si ridefiniva il quantum dovuto dai concessionari". Inoltre, "non ricorre la denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del decreto interministeriale, dal momento che la revoca della concessione è stata adottata – ai sensi dell’art. 7 del decreto interministeriale - a causa del mancato pagamento delle somme dovute, e non come prospettato, per la mancata adesione alle nuove condizioni contrattuali; il denunciato inadempimento da parte del Coni è irrilevante: fermo restando il fatto che l’eventuale inadempimento della convenzione accessiva alla concessione va valutato dal giudice ordinario ed è quindi sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo, la denunciata presenza di operatori che agiscono nel settore in esame in maniera illegale, in quanto sprovvisti del titolo necessario, non può costituire ragione che determini il venir meno delle obbligazioni di natura pecuniaria gravanti sui concessionari regolarmente autorizzati".

 

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