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Scommesse e Ctd, Tar Puglia: "Necessaria autorizzazione Questura per svolgere attività di raccolta"

23 gennaio 2015 - 09:49

La finalità alla quale mira la verifica dell’esistenza in capo all’operatore che intende svolgere l’attività di raccolta delle scommesse, in proprio o mediante intermediario, di idoneo titolo autorizzativo non ha come fine quello di restringere la platea degli operatori sul mercato in tale settore, ma mira a garantire che l’attività delle scommesse venga esercitata da soggetti affidabili, in nessun modo collegati ad interessi illeciti. Lo ha ribadito la sezione di Lecce del Tar Puglia che ha respinto il ricorso di un centro tramissione dati collegato al bookmaker SKS365 Group GmbH contro il mancato rilascio dell’autorizzazione di polizia da parte della Questura di Taranto.

Scritto da Redazione GiocoNews
Scommesse e Ctd, Tar Puglia: "Necessaria autorizzazione Questura per svolgere attività di raccolta"

 


LE MOTIVAZIONI DELLA QUESTURA - Il provvedimento della Questura motivava il diniego "rilevando che la SKS365 Group GmbH non rientra tra i soggetti abilitati a svolgere l’attività di bookmaker straniero per mezzo di intermediari, in quanto privo di specifica concessione o autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze italiano (essendo munita della sola licenza rilasciata dal Governo del Tirolo), presupposto indefettibile per l’ottenimento dell’autorizzazione ex art. 88 Tulpss".


IL RICORSO - Il ricorrente ha censurato il provvedimento lamentando "il difetto di motivazione per non avere la Questura argomentato in ordine alle condizioni previste dall’art. 88 Tulpss ai fini del rilascio dell’autorizzazione di polizia richiesta (morale affidabilità e irreprensibilità dell’istante), limitandosi invece a collegare il diniego all’assenza in capo alla SKS365 Group GmbH della concessione o autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze italiano; violazione delle norme contenute nei Trattati europei, disparità di trattamento e violazione del mutuo riconoscimento comunitario, e violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e libertà di stabilimento, per avere la Questura, nel negare l’autorizzazione, di fatto limitato il diritto del ricorrente e per il suo tramite della SKS365 Group GmbH ad esercitare la propria attività commerciale ovunque sul territorio comunitario".

 

LA SENTENZA - Un ricorso respinto dai giudici amministrativi pugliesi, per i quali "atteso che proprio per la delicatezza dei controlli sottesi all’accertamento di cui sopra (verifica dell’assenza di qualsiasi contatto tra l’operatore che intende operare nel mercato delle scommesse e dei giochi d’azzardo e le attività illecite, anche nell’ottica di una piena ed effettiva tutela del consumatore), appare quanto mai opportuno e certamente non sproporzionato, pretendere che il controllo posto alla base del rilascio della concessione sia operato dallo Stato nel cui territorio l’attività va esercitata, essendo in quel luogo più alto il rischio di infiltrazioni illecite ai danni del consumatore finale". Relativamente alle "censure concernenti la violazione dei trattati e dei principi comunitari", infine, il Tar di Lecce ricorda che, secondo il Consiglio di Stato "il sistema concessorio-autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento non si pone affatto in contrasto con l’ordinamento comunitario" visto che "allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore di offrire di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio".

 

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