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Tar Piemonte: "Esercente deve dimostrare sorvegliabilità del locale per avere licenza"

13 febbraio 2015 - 10:11

Il titolare di una sala gioco deve fornire prova della sorvegliabilità del locale per avere diritto alla licenza della Questura. E' il principio ribadito dal Tar Piemonte che ha respinto il ricorso proposto da esercente contro il Comune di Fossano per l'annullamento del permesso di costruire per cambio destinazione d'uso con opere da magazzino artigianale a locale per attività ludiche a carattere privato e la sospensione della licenza di pubblica sicurezza per l'installazione di apparecchi, a causa di un mancato accesso diretto alla via pubblica e della vicinanza a due scuole.

Scritto da Fm
Tar Piemonte: "Esercente deve dimostrare sorvegliabilità del locale per avere licenza"

 


Secondo il Comune, l'esercente avrebbe inoltre violato il Regolamento edilizio comunale, a norma del quale il permesso di costruire deve contenere “identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico)...”, e non indicato.


NORMA GENERICA - Se, da un canto, "le denunciate violazioni sulle norme di sicurezza, in specie afferenti al problema della sorvegliabilità del locale dall’esterno, attengono evidentemente al rilascio della licenza di polizia per la sala giochi e non possono in alcun modo interessare, di per sé, il titolo edilizio", sottolineano i giudici, anche "la norma di riferimento in merito alla verifica dei requisiti di sorvegliabilità dei locali adibiti ad esercizio pubblico, è a propria volta molto generica e lascia una notevole discrezionalità operativa all’autorità di pubblica sicurezza".

 

VALUTAZIONE SPETTA ALLA QUESTURA - Si tratta dell’art. 153 del r.d. n. 635 del 1940 (regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il quale così dispone: “La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”. E’ dunque rimessa alla valutazione tecnico-discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, con ampli margini di accertamento, la verifica circa la sorvegliabilità del locale: e si tratta di una valutazione che, in tanto richiede una motivazione rigorosa ed analitica, in quanto si concluda con un giudizio negativo circa la sussistenza di tali requisiti, venendo così a comprimere gli interessi economici del titolare del locale; laddove invece, come nel caso di specie, quella verifica si chiuda con un giudizio positivo, non è richiesta una particolare ostensione motivazionale, essendo sufficiente anche il mero richiamo all’attività di sopralluogo effettuata.
In quest’ultimo caso, spetta alla parte interessata offrire elementi tali da revocare in dubbio la bontà dell’accertamento effettuato: ma, nel caso di specie, non può dirsi che il ricorrente abbia adempiuto a siffatto onere. Egli infatti, al fine di dimostrare la carenza dei requisiti di sorvegliabilità del locale, si è affidato ai parametri indicati dal d.m. n. 564 del 1992 i quali, tuttavia, si riferiscono solo ai locali per la somministrazione di alimenti e bevande, e non possono dunque essere estesi, in mancanza di un apposito richiamo normativo, anche alle sale giochi; ciò, vieppiù allorquando, come nella specie, la sala giochi non sia anche adibita alla somministrazione di alimenti e bevande (come confermato al Collegio, da tutte le parti, alla pubblica udienza di discussione)".

 

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