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Tar Puglia: "Documentazione antimafia fondamentale per ottenere licenza sala Vlt"

05 marzo 2015 - 12:34

Il rilascio delle autorizzazioni di polizia necessarie per ottenere la licenza per la gestione degli apparecchi Vlt comporta la necessaria rilevanza della documentazione antimafia. A ribadirlo il Tar Puglia, che con questa motivazione ha respinto il ricorso di un operatore contro un decreto del Questore della Provincia di Lecce.

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Puglia: "Documentazione antimafia fondamentale per ottenere licenza sala Vlt"

 


La Prefettura riteneva "sussistenti nei confronti delle società le situazioni relative a tentativi d’infiltrazione mafiosa previste dal d.lgs. 6 settembre 2011 n.159, in quanto, in base al quadro indiziario posto a fondamento delle valutazioni prefettizie non si poteva escludere il pericolo che gli amministratori e soci delle società medesime potessero essere veicolo di infiltrazioni mafiose".


IL RICORSO - Per i titolari della sala, la Questura, rigettando il rilascio delle autorizzazioni si era 'macchiata' di violazione di vari articoli della Costituzione, "eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione – violazione del principio del giusto procedimento"


I GIUDICI - Per il collegio giudicante, gli atti della Questura risultano legittimi, in quanto "è emersa la sussistenza di interdittiva antimafia nei confronti di alcuni componenti della compagine societaria richiedente, sicchè tale circostanza, avente fonte in un autonomo procedimento, ha acquisito rilevanza nel procedimento in esame". In particolare, "il richiamato art. 67 stabilisce che “Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici. Risulta quindi evidente che, in base al combinato disposto degli artt. 84 e 67 del citato d.lgs 159/2006, la documentazione antimafia – comunicazione o informazione – trova necessariamente utilizzazione nell’ipotesi di cui all’art. 67, primo comma lett. a), cioè ai fini del rilascio di “ licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio”.

 

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