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Ctd, Consiglio di Stato: 'Raccolta scommesse legittima solo con doppia autorizzazione'

20 aprile 2015 - 11:52

Per esercitare l'attività di raccolta scommesse sul territorio italiano bisogna ottenere sia la concessione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del Tulps. A ribadire il principio il Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso proposto da Ministero dell'Interno, Questura di La Spezia, contro il titolare di un centro trasmissione dati per la riforma della sentenza del Tar Liguria concernente diniego autorizzazione alla raccolta di scommesse.

Scritto da Redazione GiocoNews
Ctd, Consiglio di Stato: 'Raccolta scommesse legittima solo con doppia autorizzazione'

 


IL RICORSO - La Questura di La Spezia aveva negato all’odierno appellato, incaricato della raccolta di giocate per conto della SKS365 Group Gmbh di Innsbruck (titolare di licenza austriaca per l’attività di bookmaker nel settore delle scommesse sportive), l’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 Tulps ad esercitare la relativa attività di trasmissione dati. Il diniego era motivato col rilievo secondo cui la società austriaca ed il richiedente non rientrano tra i concessionari o autorizzati ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzare o gestire le scommesse, ai sensi dell’art. 88 del Tulps.


L'ESERCENTE - Il Tar Liguria, con la sentenza appellata aveva accolto il ricorso ritenendo che la necessità della concessione o dell’autorizzazione nazionale ad operare nel settore, si configura quale restrizione alla circolazione dei servizi, incompatibile con il diritto europeo (ha richiamato, in tal senso la Corte di Giustizia Europea, 29 marzo 2012, n. 451), e che ciò impone di disapplicare l’art. 88 del Tulps.


LE MOTIVAZIONI - Per i giudici del Consiglio di Stato, l’appello deve essere accolto, e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado, poichè "il nostro sistema giuridico rimane improntato al cosiddetto 'doppio binario', costituito dalla necessità di ottenere, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero, sia la concessione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del Tulps (cfr. Tar Piemonte, II, n. 1399/2014); la licenza di cui all’art. 88, cit., non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge (cfr. TAR Piemonte, n. 1399/2014, cit.; Tar Emilia Romagna, Parma, n. 97/2014); non sono meritevoli di accoglimento le censure dirette ad affermare l’incompatibilità dell’art. 88, cit., con gli artt. 43 e 49 del Trattato, e non vi è quindi necessità di disapplicare tale disposizione nazionale (cfr. Tar Campania, V, n. 5/2015; Tar Basilicata, n. 836/2014)".

 

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