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Tar Piemonte: 'Per operare in Italia servono concessione statale e autorizzazione polizia'

18 maggio 2015 - 10:32

“Il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un’autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sé, sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalità collegata ai giochi d’azzardo”.

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Piemonte: 'Per operare in Italia servono concessione statale e autorizzazione polizia'

 

Con queste motivazioni, il Tar Piemonte ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un centro trasmissione dati contro il provvedimento con il quale la Questura di Torino aveva rigettato la sua richiesta di autorizzazione per l’attività di trasmissione dati inerenti proposte negoziali di scommesse in favore della società austriaca SKS365 Group GMBH.

 

IL RICORSO - Il ricorrente, con l'intervento ad opponedum di Stanley International Betting Limited e Stanleybet Malta Limited, ha lamentato "l’incostituzionalità dell’art. 88 TULPS sotto il profilo dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento; l’illegittimità del diniego per inapplicabilità al ricorrente della condizione rilevante; la violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato CE per incompatibilità del regime di monopolio statale dell’attività di raccolta, di accettazione, di registrazione e di trasmissione di proposte di scommesse con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché di libera concorrenza, equivalenza".


LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI - Acclarata la sussistenza della competenza territoriale del Tar Piemonte, in contrasto con quanto sollevato dal ricorrente, per i giudici "allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio.”


VALE DOPPIO BINARIO - "Il nostro sistema - ricordano ancora i giudici - rimane improntato al 'doppio binario', costituito dalla necessità di ottenere, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero come quella che il ricorrente vorrebbe esercitare, sia la concessione da parte dell’AAMS sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza. Quest’ultima non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge".

 

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