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Ippodromo Padovanelle, Tar Veneto respinge ricorso Coppiello contro aggiudicazione a Ipab

11 giugno 2015 - 15:48

Il Tar Veneto ha respinto con un'ordinanza il ricorso presentato dal Gruppo Coppiello l'Ipab - Pia Fondazione 'Vincenzo Stefano Breda' per l'annullamento del provvedimento del Commissario Straordinario regionale con funzioni liquidatorie riguardante aggiudicazione definitiva del comodato d'uso del complesso immobiliare denominato Ippodromo le Padovanelle, con cui l'immobile è stato assegnato alla controinteressata.

Scritto da Redazione GiocoNews
Ippodromo Padovanelle, Tar Veneto respinge ricorso Coppiello contro aggiudicazione a Ipab

 


LE MOTIVAZIONI - I giudici hanno respinto il ricorso e fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 ottobre 2015 in base alle seguenti motivazioni. Ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, si legge nell'ordinanza, "il motivo di gravame concernente la violazione del capo IX del bando così come quello relativo alla tardività della presentazione della garanzia appaiono assistiti da profili di fondatezza; in particolare, la garanzia prestata con la fideiussione sottoscritta in data 27 marzo 2014 e oggetto di proroga fino al 31/12/2016, è stata resa a favore della Pia Fondazione Vincenzo Stefano Breda 'a garanzia del risarcimento di eventuali danni diretti che dovessero derivare all’Assicurato dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente a seguito assegnazione in comodato d’uso gratuito del complesso denominato Ippodromo Le Padovanelle'. Pertanto, l’oggetto della garanzia in concreto prestata, malgrado la proroga della relativa durata e l’art. 1 delle 'Condizioni generali di assicurazione' sembra limitato agli obblighi derivanti da un precedente provvedimento di aggiudicazione, diverso da quello per il quale doveva essere prestata garanzia.
Nondimeno, sotto il profilo del periculum in mora, deve rilevarsi che, nel bilanciamento degli opposti interessi coinvolti, allo stato e per il tempo strettamente necessario per addivenire alla decisione di merito dell’intera vicenda, appare prevalente l’interesse pubblico ad evitare interruzioni nella programmazione delle attività organizzate e già calendarizzate presso l’impianto in questione, riservando la soluzione di tutte le questioni sollevate alla più opportuna sede di merito. Pertanto non ricorrono tutte le condizioni necessarie per concedere la misura cautelare richiesta. Infine, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese della presente fase".

 

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