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Ctd, Consiglio di Stato: 'Raccolta scommesse vietata senza licenza pubblica sicurezza'

22 giugno 2015 - 12:01

Non c'è sanatoria che tenga. In caso di diniego della licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 88 del Tulps, il gestore perde il diritto di continuare nell’attività di commercializzazione delle scommesse.

Scritto da Redazione GiocoNews
Ctd, Consiglio di Stato: 'Raccolta scommesse vietata senza licenza pubblica sicurezza'

 

Così il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da un esercente contro il Comune di Soriano Calabro e la Prefettura di Vibo Valentia, per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tar Calabria concernente revoca con decorrenza immediata della licenza per l'attività di sala giochi.

 

LE MOTIVAZIONI - Per i giudici "l’argomentata ordinanza adottata dal Tar sia allo stato condivisibile con le seguenti considerazioni: la competenza del Comune all’adozione dell’atto deve essere confermata sulla base della normativa ed in particolare dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e da quella più recente di questa Sezione (Consiglio di Stato sez. III 22/12/2014 n. 6324); il provvedimento autorizzatorio adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dell’adesione della titolare alla sanatoria di cui all’art. 1, comma 643, della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) non ha alcuna incidenza sulla fattispecie in esame dal momento che precisa in conclusione che, in caso di diniego della licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 88 del TULPS, il gestore perde il diritto di continuare nell’attività di commercializzazione delle scommesse; possono ulteriormente approfondirsi in sede di merito le valutazioni relative alle circostanze di fatto richiamate dalla motivazione del provvedimento e alla proporzionalità rispetto ad esse del tipo di provvedimento adottato".

 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI - "Salvi gli esiti di tali approfondimenti, l’istanza cautelare allo stato non può essere accolta, dal momento che il provvedimento risulta ad un primo esame comunque motivato dal riferimento ad avvicendamenti tutti diretti a consentire al figlio della attuale titolare la materiale gestione dell’esercizio che rendono attendibile l’affermazione relativa al carattere strumentale anche della attuale titolarità", concludono i giudici.

 

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