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Sale gioco, Tar Calabria: 'Licenze di polizia revocate se non si può provare buona condotta'

25 giugno 2015 - 15:28

Le autorizzazioni di polizia possano essere negate a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta, ovvero non sia ritenuto dall'Amministrazione di pubblica sicurezza in possesso di quell'affidabilità necessaria per poter escludere, in via prognostica, il pericolo che possa abusare del titolo. A ribadire il principio è il Tar Calabria, che ha rigettato il ricorso di un esercente contro la revoca delle licenze di polizia concesse per le attività di raccolta scommesse e di sala giochi.

Scritto da Redazione GiocoNews
Sale gioco, Tar Calabria: 'Licenze di polizia revocate se non si può provare buona condotta'

 


Il ricorrente aveva lamentato "eccesso di potere per travisamento dei fatti e delle norme regolatrici della materia, violazione di legge nonché errata ed illogica motivazione e carenza di istruttoria", producendo in giudizio il dispositivo della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, n. 64 del 27 gennaio 2015, con cui è stato assolto dai reati di "associazione di tipo mafioso, disposizioni per il controllo delle armi, porto abusivo di armi in luogo pubblico". Oggetto di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.


Secondo i giudici amministrativi, "nessuna censura può essere mossa alla Questura di Reggio Calabria che, appresa la notizia dell’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale per gravi fatti di reato imputati all’odierno ricorrente ha, dapprima emesso il provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi dell’art. 7, l. n. 241/1990, assegnando termine per produrre osservazioni e documenti; quindi, in mancanza di riscontro, i provvedimenti di revoca oggetto del presente gravame, corredati da adeguato e sufficiente apparato motivazionale. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, t.u.l.p.s., le autorizzazioni di polizia possono essere negate - oltre a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità – a chi non può provare la sua buona condotta”.

 

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