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Tar Veneto: 'Legittimo potere d'ordinanza dei sindaci in materia di giochi'

30 giugno 2015 - 10:25

L’interesse meramente economico della società ricorrente, la quale vede solo limitata nel numero di ore quella parte di attività legata all'utilizzo delle apparecchiature con vincite in denaro, con derivata contrazione dei profitti, è recessivo rispetto ai benefici derivanti dalla riduzione della patologia del gioco d’azzardo patologico che comporta sia oneri pubblici che economici a carico del Servizio sanitario nazionale.

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Veneto: 'Legittimo potere d'ordinanza dei sindaci in materia di giochi'

 

Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Veneto ha respinto il ricorso di un esercente contro l'ordinanza sindacale del Comune di Schio che ha limitato gli orari di funzionamento delle slot anche nei locali pubblici.


DIRITTO DI LIMITARE ORARI - "La giurisprudenza più recente - sottolineano i giudici - ha ripetutamente affermato sia la esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art.50 comma 7 Tuel, sia che ciò possa essere fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, come contestato con il secondo motivo di ricorso, posto che la norma impone un vincolo di conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale (cfr. TAR Lazio, sez. II 2.04.2010, n.5619)".

 

TUTELARE SALUTE PUBBLICA - Va parimenti respinto - si legge nella sentenza -  il motivo afferente la violazione dell’art. 31 D.L. 201/2011, secondo il quale l'esercizio di attività commerciali non possa essere soggetto a contingenti limiti territoriali o ad altri vincoli se non per l'esigenza di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, in quanto la norma non vieta l'imposizione di limiti di orario almeno per la tutela della salute e dell'ambiente e, inoltre, nel caso di specie, i limiti di orario non riguardano neppure l'apertura degli esercizi ma l'uso degli apparecchi".

 

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