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Tar Toscana: 'Per distanziometro non sono valide misurazioni sulla carta'

08 luglio 2015 - 09:35

Il Comune di Santa Croce sull'Arno non ha proceduto all'individuazione dei luoghi sensibili prevista dalla legge regionale anti-Gap della Toscana, e la disposizione regionale non è immediatamente percettiva, in assenza di una presupposta ricognizione comunale.

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Toscana: 'Per distanziometro non sono valide misurazioni sulla carta'

 

Con questa motivazione il Tar Toscana ha accolto il ricorso del titolare di una sala Vlt di Santa Croce sull’Arno, contro il provvedimento con cui il Questore di Pisa ha disposto la revoca della licenza, avendo accertato che il locale in cui si esercita l'attività in questione non rispetta la distanza di 500 metri prevista da un centro giovanile.

 

LA MOTIVAZIONE - "Il Collegio ritiene decisiva e assorbente la prima questione evidenziata, relativa alle modalità di misurazione della distanza, ai fini dell'applicazione dell’art. 4 comma 1 della L.R. n. 57/2013. La disposizione citata (nel testo originario, precedente le modifiche introdotte dalla L.R. 23 dicembre 2014 n. 85, inapplicabile al caso in esame ratione temporis) utilizzava una formulazione che, facendo riferimento a "un raggio di 500 metri", induceva, dal punto di vista letterale, a calcolare la distanza tra la sala da gioco e il luogo "sensibile" sulla base di una misurazione puramente astratta, effettuata disegnando un cerchio di 500 metri di raggio, centrato sulla sala da gioco. Si trattava, ovviamente, di una misurazione sulla carta, come in effetti è quella operata dal Comune di Santa Croce sull'Arno, oggetto della comunicazione datata 21/5/2014 (si veda in proposito la cartografia prodotta in giudizio dalle parti). Nel caso specifico, la misurazione così effettuata ha evidenziato una distanza tra i locali della società ricorrente e il Centro Giovani situato in Largo Bonetti di circa 420 metri; il dato non è contestato e corrisponde sostanzialmente a quello riportato nella relazione tecnica depositata dalla parte ricorrente. Il fatto è che tale distanza è solo virtuale, perché non corrisponde alla distanza reale tra i luoghi considerati".

 

DISTANZA REALE - "Tale distanza però, per avere un senso ed essere efficace, deve essere reale e non puramente virtuale: in caso contrario lo scopo della norma rischierebbe di essere vanificato; 500 metri calcolati come raggio di un cerchio corrispondono alla stessa distanza su un percorso in linea retta, ma possono corrispondere a distanze ben maggiori su percorsi diversi; in altre parole, una distanza inferiore a 500 metri calcolati in base al raggio può corrispondere, nella realtà, a un percorso di lunghezza nettamente superiore, mentre una distanza appena maggiore di 500 metri calcolati in base al raggio coincide con la distanza reale su un percorso in linea retta; la differenza è però che nel primo caso, applicando letteralmente la disposizione ex art. 4 comma 1 della L.R. n. 57/2013, il relativo divieto opera(va) anche se la distanza reale è (era) ben superiore al limite fissato, mentre non opera nel secondo caso, anche se la distanza reale è (era) inferiore alla prima; dall'applicazione della norma ancorata al solo dato letterale discenderebbero quindi conseguenze illogiche, non proporzionate rispetto alla finalità perseguite dalla disciplina regionale e discriminatorie rispetto alle diverse attività economiche coinvolte; il che potrebbe indurre a dubitare della stessa legittimità costituzionale della disposizione; tutto ciò può essere evitato attribuendo all'espressione "raggio di 500 metri" un significato non tecnico (nel senso precedentemente descritto), bensì riferito alla distanza reale tra due luoghi, calcolata in base al percorso più breve", concludono i giudici.

 

 

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